Cassazione Civile, Sentenza n. 24046/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva escluso l'applicazione delle sanzioni civili per il ritardato versamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti, ritenendo il ritardo non imputabile al contribuente (per mancato invio dei bollettini) e applicando la disciplina della mora credendi. L'INPS deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 116, comma 8, legge n. 388/2000 e degli artt. 1206, 1207 e 1208 c.c., sostenendo che le sanzioni civili sono conseguenza automatica dell'inadempimento e non dipendono dall'imputabilità del ritardo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo infondata la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso le sanzioni per mancata imputabilità del ritardo. La Corte ha affermato il principio secondo cui le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi sono conseguenza automatica dell'inadempimento e non richiedono accertamento di colpa o imputabilità. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per il riesame conforme al principio enunciato, demandando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8
Le 'sanzioni civili' previste per l'omesso o tardivo versamento dei contributi sono conseguenza automatica dell'inadempimento e trovano disciplina specifica in questa norma; la loro applicazione prescinde dall'imputabilità o dalla colpa del debitore
Rilevato in riferimento alla disciplina della mora; richiamato dall'INPS ma la Corte ha ritenuto che la normativa delle sanzioni civili sia autonoma rispetto alla sola disciplina della mora
La Corte ha osservato che l'art. 1207 c.c. (disciplina della mora) non contiene riferimenti alle sanzioni civili previste per l'inadempimento contributivo e dunque non può escluderne l'applicazione
Richiamato dall'INPS in via subordinata; la Corte ha assorbito il secondo motivo di ricorso riferito anche a questa disposizone dopo aver enunciato il principio sulle sanzioni civili
Norma procedurale che ha permesso alla Corte di procedere in camera di consiglio senza trattazione orale quando le parti non la richiedono; qui applicata per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- Le sanzioni civili per omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali sono conseguenza automatica dell'inadempimento e non richiedono prova di colpa o imputabilità del debitore
- La mancata ricezione di bollettini o altri documenti di pagamento non esonera il contribuente dall'obbligo di versare i contributi né dall'applicazione delle sanzioni civili
- Le eccezioni basate sulla disciplina generale della mora (artt. 1206-1208 c.c.) non sono idonee, di per sé, a escludere sanzioni specifiche previste dalla legge sul contributo previdenziale
- In contenziosi simili, l'INPS ha buone probabilità di successo nel far applicare le sanzioni civili salvo che non sia possibile dimostrare un'espressa disposizione di legge che escluda la sanzione o un vizio formale tale da incidere sulla legittimità dell'addebito
- Sul piano procedurale, se le parti non chiedono la trattazione orale, la Corte può decidere in camera di consiglio ai sensi della normativa emergenziale richiamata
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