Cassazione Civile, Sentenza n. 24045/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto l'opposizione alla cartella di pagamento notificata il 1/2/2011 alla Cooperativa, dichiarando non dovuti i contributi e le somme aggiuntive per il periodo 1999-2001 perché prescritti. In cassazione l'INPS ha censurato la Corte d'appello per aver rilevato d'ufficio la prescrizione senza che, a suo avviso, nei giudizi di merito fossero presenti deduzioni fattuali idonee a consentire tale rilievo; ha anche prospettato violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e violazioni di norme processuali (artt. 115 e 345 cod. proc. civ., nonché art. 360 n.3).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, in materia previdenziale, la prescrizione maturata ha carattere di ordine pubblico secondo la legge n. 335/1995 (art. 3, commi 9 e 10) e può essere rilevata d'ufficio. Nel caso concreto risultavano dagli atti gli elementi essenziali (gli anni cui si riferivano i contributi e la data di notifica della cartella) necessari per il rilievo officioso della prescrizione; pertanto la Corte d'appello non ha errato. La censura sul presunto vulnus al diritto di difesa è respinta poiché la questione era stata devoluta con l'appello e il contraddittorio era garantito. Condanna dell'INPS alle spese di giudizio e ordine di versamento degli oneri processuali indicati (liquidazione compensi, esborsi, spese generali e accessori); richiamata la norma che abilita al versamento del doppio contributo se dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e comma 10
nella materia previdenziale ... il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti
La prescrizione dei contributi previdenziali ha natura di ordine pubblico ed opera d'ufficio; si applica anche ai contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della legge.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Norma di legittimità richiamata per i motivi di cassazione: consente la censura per violazione di norme processuali e di legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di questa norma.
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato nel ricorso per contestare il modus procedendi della Corte territoriale; la Corte di cassazione ha rilevato carenze istruttorie del ricorso (mancata trascrizione integrale degli atti) e ha ritenuto non fondata la doglianza.
Codice di procedura civile, art. 345
Invocato dall'INPS in relazione alla presunta omissione di pronuncia su eccezioni; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure connesse.
possibilità per la Corte di procedere in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, se nessuno chiede la trattazione orale
Ha giustificato la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, in mancanza di richiesta di trattazione.
Art. 24 Cost.
Invocato dall'INPS per asserita lesione del diritto di difesa; la Cassazione ha osservato che la questione era stata comunque devoluta all'appello e che il contraddittorio era garantito, oltre a rilevare che la violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 n.3.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento normativo richiamato nel dispositivo per quanto concerne gli obblighi di versamento connessi al procedimento; la sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento del doppio contributo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In materia previdenziale la prescrizione dei contributi ha carattere di ordine pubblico e può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se non invocata dalle parti.
- Perché il giudice possa rilevare d'ufficio la prescrizione estintiva è necessario che nel processo risultino acquisiti gli elementi essenziali (es. periodo degli accrediti/contributi e data della richiesta/atto che dà vita al credito, come la notifica della cartella) che consentono di valutare il decorso del termine prescrizionale.
- La mancata deduzione esplicita della prescrizione in primo grado non impedisce il rilievo officioso, purché dagli atti emergano gli elementi necessari; comunque la parte che intende opporsi alla prescrizione dovrebbe comunque allegare i fatti rilevanti e gli eventuali atti interruttivi.
- La deduzione della violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in cassazione incontra limiti procedurali: la Corte può non ammettere censure costituzionali dirette ex art. 360 n.3 se non adeguatamente inquadrate nei motivi di diritto.
- Chi impugna una decisione per vizi procedurali deve documentare compiutamente (es. trascrizione degli atti sostanziali) gli elementi su cui fonda la censura; omissioni istruttorie possono determinare il rigetto del gravame.
- Nelle opposizioni a cartelle esattoriali riguardanti contributi previdenziali, è fondamentale conservare e produrre documentazione relativa a eventuali atti interruttivi della prescrizione (comunicazioni, intimazioni, prescrizioni del credito) per contrastare rilievi d'ufficio.
- In assenza di richiesta di trattazione orale, le norme emergenziali (es. D.L. 137/2020, art. 23, comma 8-bis) consentono procedure in camera di consiglio; le parti devono quindi valutare tempestivamente se richiedere l'udienza pubblica per esercitare pienamente il contraddittorio.
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