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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21153/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Salerno che ha rigettato la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione con riferimento alla restante pena di 2 anni, 10 mesi e 28 giorni. Kouider contestava che la difesa avesse tempestivamente depositato al Questore di Salerno un'istanza (ex art. 17 T.U. imm.) chiedendo l'autorizzazione al rientro dall'estero per partecipare all'udienza; sosteneva che il Tribunale, rigettando la richiesta di rinvio dell'udienza, avrebbe violato il diritto di difesa e i principi del giusto processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità dei motivi di cassazione. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente rilevato che l'istanza ex art. 17 era generica e tardiva (datata 14/09/2023, depositata pochi giorni prima dell'udienza fissata il 20/09/2023) e priva di allegazioni idonee a dimostrare la presenza effettiva del ricorrente in Marocco (mancanza di residenza o indirizzo). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la concessione di misure alternative presuppone la reperibilità del soggetto e che l'irreperibilità è incompatibile con l'istituto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 17 T.U. immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

    L'istanza ex art. 17 deve essere specifica e corredata da allegazioni/documenti che provino la situazione di fatto (es. presenza all'estero, residenza/indirizzo). Una domanda tardiva e priva di documentazione non giustifica il rinvio dell'udienza né la valutazione favorevole per misure alternative.

  • art. 71-bis legge 25 luglio 1975, n. 286

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che dalla sua invocazione emergesse una violazione tale da rendere ammissibile il gravame, considerata la genericità delle censure.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel quadro delle impugnazioni e dei termini processuali; la Corte ha ritenuto assente la specificità necessaria per la cassazione.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento relativo all'oggetto del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato la correttezza motivazionale del Tribunale di sorveglianza e l'insussistenza di vizi formali rilevanti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, nonostante l'invocazione, non sussistesse violazione data la genericità dell'istanza e l'assenza di prova della reperibilità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di giusto processo; la Corte ha ritenuto che i principi costituzionali non fossero stati violati visto che il giudice di merito ha motivato la sua decisione sulla base di fatti documentali (irreperibilità, tardività e genericità dell'istanza).

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di garanzia del giusto processo; la Corte non ha riscontrato violazioni alla luce della motivazione del Tribunale di sorveglianza e della genericità del ricorso.

  • art. 14 par. 3, lett. d) Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali; la Corte non ha ravvisato profili tali da giustificare l'ammissione del ricorso per cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genericità e mancata specificità dei motivi di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'ordine di versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per ottenere la cassazione è indispensabile formulare motivi specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice di merito: la genericità comporta l'inammissibilità.
  • Le istanze ex art. 17 T.U. imm. devono essere tempestive e corredate da documentazione probatoria (es. prova della residenza o della presenza all'estero). Domande tardive e senza allegati sono facilmente ritenute inidonee.
  • La concessione di misure alternative alla detenzione presuppone la reperibilità del condannato: l'irreperibilità configura un serio ostacolo alla concessione dell'istituto.
  • Il mancato rispetto dei termini o l'assenza di elementi probatori sulla situazione personale dell'interessato può giustificare il rigetto della richiesta e legittimare la declaratoria di inammissibilità de plano.
  • Proporre ricorso senza cura nella specificazione delle censure può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese e somme a titolo di ammenda.

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