Cassazione Penale, Sentenza n. 49444/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato false generalità a controllori ATAF durante un controllo (Firenze, 3/05/2015). Hanno dedotto: (1) errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che si sarebbe dovuta applicare la più lieve fattispecie dell'art. 496 cod. pen. poiché le generalità false non sarebbero state riprodotte in un atto fidefaciente; (2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valutato compiutamente gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e in parte inedito: la Corte ha confermato che la condotta è correttamente inquadrata nell'art. 495 cod. pen. quando la falsa dichiarazione al controllore costituisce una "attestazione" volta a sottrarsi alla sanzione, e che l'inserimento in un atto pubblico non è requisito discriminante tra art. 495 e 496. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la mera assenza di precedenti penali non è sufficiente a fondare le circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma come applicabile quando la falsa dichiarazione sulle generalità resa al controllore integri una "attestazione" diretta a sottrarsi alle sanzioni; non è richiesto che la falsa dichiarazione sia inserita in un atto pubblico per configurare il reato
Ritenuta norma residuale rispetto all'art. 495: applicabile solo quando non sussistano gli elementi caratterizzanti l'attestazione al pubblico ufficiale presenti nell'art. 495
Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione motivata su elementi positivi e non possono basarsi esclusivamente sulla assenza di precedenti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i mezzi di gravame in Cassazione; i ricorrenti hanno proposto i motivi nei limiti previsti ma la Corte ha rilevato inammissibilità o manifesta infondatezza per questioni che implicherebbero rivalutazione del merito
art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
Rilevata dalla Corte come richiamo al principio che la sola assenza di precedenti non è sufficiente per accordare le attenuanti generiche
Autorità riconosciuta per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- La dichiarazione di generalità falsa resa direttamente a chi svolge un controllo pubblico può integrare il reato di cui all'art. 495 cod. pen.: non è necessario che la dichiarazione sia inserita in un atto formale perché si configuri l'"attestazione" rilevante ai fini penali
- La presentazione o esibizione di documenti falsi o la resa di false generalità in occasione di controlli equivale a un'attestazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e può essere qualificata ai sensi dell'art. 495
- La rinnovata valutazione del fatto e delle prove (petitum di "rivalutazione" del merito) non è funzione della Cassazione: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o manifestamente infondati
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre allegare e motivare elementi positivi specifici oltre alla mera mancanza di precedenti; la genericità delle doglianze comporta l'inammissibilità del motivo
- Chi impugna in Cassazione deve fondare i motivi su profili di diritto o vizi di motivazione specificamente dedotti; l'assenza di una precisa contestazione rispetto alla motivazione ostacola l'accoglimento
- L'inammissibilità o il rigetto del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, prevedendo una sanzione economica aggiuntiva
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