Cassazione Penale, Sentenza n. 38707/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino (8/10/2020) che li ha confermati responsabili, in concorso, di riciclaggio di autovetture e autocarri provento di delitto; le censure principali riguardano: vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) sulla valutazione della recidiva qualificata e sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; doglianze sulla tipicità del reato di riciclaggio e sulla mancata dimostrazione di condotte idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita; questioni di applicabilità dell'istituto dell'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) per fatti commessi prima della sua entrata in vigore; errori nel calcolo dei termini di prescrizione e nella applicazione delle regole sulla recidiva reiterata (art. 99 c.p.); per Bordonaro specifica censura sulla mancata identificazione del delitto presupposto e sulla mancata valutazione della diminuente di cui all'art. 648-bis c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Rossi, Rampello e Falcetta (per manifesta infondatezza, mancanza di specificità o per essere motivi nuovi non dedotti in appello) e ha invece accolto parzialmente il ricorso di Bordonaro: annulla la sentenza impugnata con riferimento al capo 585 (riciclaggio in concorso) per omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'identificazione del delitto presupposto e alla applicabilità della diminuente ex art. 648-bis c.p., rinviando la posizione di Bordonaro ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio su quel capo. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
La Corte richiama il requisito di motivazione specifica: i motivi di cassazione devono confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mancanza di specificità o il mero riproporre censure già disattese in appello determina l'inammissibilità
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la regolarità formale dei ricorsi in Cassazione; i motivi devono essere presentati conformemente alle disposizioni procedurali
Rilevanza della diminuente prevista per il delitto presupposto del reato di riciclaggio: la Corte ha annullato la decisione riguardo a Bordonaro per mancata motivazione circa la sussistenza dell'eventuale diminuente
Norma sull'autoriciclaggio entrata in vigore il 1/1/2015; la Corte richiama che la qualificazione di autoriciclaggio va valutata alla luce della temporalità dei fatti e della portata normativa, e le censure sull'applicabilità non sono resultate fondate nel caso concreto
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Norme sulla recidiva e sulla recidiva reiterata: il riconoscimento della recidiva richiede adeguata motivazione sulla presenza di condanne definitive e suln loro rilievo rispetto alla maggiore pericolosità sociale; questione rimessa alle Sezioni Unite nel corso del processo e considerata nella decisione
Consente alla Corte di addebitare somme alla Cassa per le ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili o temerari; qui applicata con determinazione di euro 3.000 per ciascun ricorrente dichiarato inammissibile
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: semplici riproposizioni di argomentazioni già valutate e respinte in appello sono inammissibili
- La valutazione della recidiva e la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o arbitraria; decisioni discrezionali adeguatamente motivate restano immuni da annullamento
- Se la Corte di merito omette di motivare su punti decisivi (es. identificazione del delitto presupposto o applicabilità di una diminuente), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame
- Le questioni di novità normativa (es. autoriciclaggio introdotto dall'art. 648-ter.1) richiedono attento esame della temporalità dei fatti: la norma si applica nei limiti della sua vigenza e non può essere estesa retroattivamente
- Nel calcolo della prescrizione non è consentito un'applicazione 'mista' di regimi normativi contrastanti; occorre scegliere e applicare coerentemente il criterio normativo pertinente salvo diversa indicazione giurisprudenziale consolidata
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa per le ammende, come deterrente contro ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti processuali
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