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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38707/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino (8/10/2020) che li ha confermati responsabili, in concorso, di riciclaggio di autovetture e autocarri provento di delitto; le censure principali riguardano: vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) sulla valutazione della recidiva qualificata e sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; doglianze sulla tipicità del reato di riciclaggio e sulla mancata dimostrazione di condotte idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita; questioni di applicabilità dell'istituto dell'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) per fatti commessi prima della sua entrata in vigore; errori nel calcolo dei termini di prescrizione e nella applicazione delle regole sulla recidiva reiterata (art. 99 c.p.); per Bordonaro specifica censura sulla mancata identificazione del delitto presupposto e sulla mancata valutazione della diminuente di cui all'art. 648-bis c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Rossi, Rampello e Falcetta (per manifesta infondatezza, mancanza di specificità o per essere motivi nuovi non dedotti in appello) e ha invece accolto parzialmente il ricorso di Bordonaro: annulla la sentenza impugnata con riferimento al capo 585 (riciclaggio in concorso) per omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'identificazione del delitto presupposto e alla applicabilità della diminuente ex art. 648-bis c.p., rinviando la posizione di Bordonaro ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio su quel capo. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    La Corte richiama il requisito di motivazione specifica: i motivi di cassazione devono confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mancanza di specificità o il mero riproporre censure già disattese in appello determina l'inammissibilità

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la regolarità formale dei ricorsi in Cassazione; i motivi devono essere presentati conformemente alle disposizioni procedurali

  • art. 648-bis cod. pen.

    Rilevanza della diminuente prevista per il delitto presupposto del reato di riciclaggio: la Corte ha annullato la decisione riguardo a Bordonaro per mancata motivazione circa la sussistenza dell'eventuale diminuente

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio entrata in vigore il 1/1/2015; la Corte richiama che la qualificazione di autoriciclaggio va valutata alla luce della temporalità dei fatti e della portata normativa, e le censure sull'applicabilità non sono resultate fondate nel caso concreto

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Norme sulla recidiva e sulla recidiva reiterata: il riconoscimento della recidiva richiede adeguata motivazione sulla presenza di condanne definitive e suln loro rilievo rispetto alla maggiore pericolosità sociale; questione rimessa alle Sezioni Unite nel corso del processo e considerata nella decisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di addebitare somme alla Cassa per le ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili o temerari; qui applicata con determinazione di euro 3.000 per ciascun ricorrente dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: semplici riproposizioni di argomentazioni già valutate e respinte in appello sono inammissibili
  • La valutazione della recidiva e la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o arbitraria; decisioni discrezionali adeguatamente motivate restano immuni da annullamento
  • Se la Corte di merito omette di motivare su punti decisivi (es. identificazione del delitto presupposto o applicabilità di una diminuente), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame
  • Le questioni di novità normativa (es. autoriciclaggio introdotto dall'art. 648-ter.1) richiedono attento esame della temporalità dei fatti: la norma si applica nei limiti della sua vigenza e non può essere estesa retroattivamente
  • Nel calcolo della prescrizione non è consentito un'applicazione 'mista' di regimi normativi contrastanti; occorre scegliere e applicare coerentemente il criterio normativo pertinente salvo diversa indicazione giurisprudenziale consolidata
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa per le ammende, come deterrente contro ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti processuali

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