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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12182/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione con quattro censure: 1) nullità/violazione procedurale per mancato rinvio per legittimo impedimento del difensore, lamentata omissione di esame dell'istanza inviata via PEC in data 08/02/2020 e richiesta alternativa di sostituzione ex art.97, comma 4 c.p.p.; 2) vizio di motivazione circa la valutazione della deposizione del teste Fabbris, ritenuta insufficiente dal ricorrente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso lo stato di necessità e la non punibilità per particolare tenuità (art.54 e art.131-bis c.p.), pur trattandosi di tentativo di furto aggravato; 4) vizio di motivazione relativo ai criteri e alla quantificazione dell'aumento di pena per i reati satellite nella continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Quanto ai singoli motivi: 1) l'istanza di rinvio è risultata inadeguatamente documentata e non tempestiva; la richiesta di sostituzione appariva contraddittoria rispetto all'istanza di rinvio, pertanto la celebrazione del processo senza il difensore è stata ritenuta corretta; 2) la censura sulla deposizione del teste è inammissibile per carenza di autosufficienza e, comunque, la sentenza di merito documenta il riconoscimento dei beni e le verifiche sull'esportazione della merce; 3) la qualificazione del fatto come tentativo di furto pluriaggravato comporta un limite massimo edittale superiore al requisito richiesto dall'art.131-bis c.p. (5 anni), per cui la causa di non punibilità per tenuità non è applicabile; la scriminante dello stato di necessità non è stata adeguatamente argomentata dal ricorrente; 4) l'aumento di pena per il reato satellite (mesi 2 di reclusione e euro 200 di multa) è ritenuto adeguatamente motivato in relazione alle modalità della condotta e ai criteri di cui all'art.133 c.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità. Per tale inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme a pena di nullità; la Corte ha valutato la documentazione e la tempestività dell'istanza di rinvio alla luce del procedimento.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato nell'elenco delle norme processuali contestate; applicazione collegata alla valutazione delle eccezioni procedurali.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali, in relazione ai vizi di motivazione e alle dichiarazioni rese in grado di merito.

  • art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e inosservanza di norme); la Corte le ha applicate per esaminare le doglianze del ricorrente e le ha ritenute infondate o non autosufficienti.

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Norma che consente la richiesta di sostituzione del difensore in caso di impedimento; la Corte ha ritenuto la richiesta contraddittoria rispetto all'istanza di rinvio e non adeguatamente documentata.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 28/10/2020

    Richiamato in merito alle conclusioni del Pubblico Ministero e alla procedura di presentazione delle conclusioni scritte; evocato per inquadrare le modalità procedurali adottate dal PM.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché il reato contestato ha un max edittale superiore ai cinque anni previsti come condizione di applicabilità.

  • art. 54 c.p.

    Norma sulla scriminante dello stato di necessità; la sua invocazione non è stata argomentata dal ricorrente e quindi non ha avuto rilievo.

  • artt. 110, 56, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.

    Norme che qualificano il fatto come tentato furto pluriaggravato in concorso; determinano il profilo di responsabilità penale e il relativo limite edittale che ha escluso l'applicazione dell'art.131-bis.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamati dalla Corte di merito come riferimento per la congruità dell'aumento di pena in continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata nella sentenza impugnativa.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere tempestiva e adeguatamente documentata: l'invio via PEC non esime dalla cura di dimostrare la regolare ricezione e la tempestività dell'istanza.
  • La domanda alternativa di sostituzione del difensore ex art.97, comma 4 c.p.p. non può essere contraddittoria rispetto alla richiesta di rinvio; il giudice può ritenere inammissibile l'istanza se manca la documentazione necessaria.
  • In Cassazione, quando si censura un vizio procedurale, la Corte è chiamata a esaminare i presupposti della decisione anche accedendo agli atti e può sostituire la motivazione della decisione di merito se necessario.
  • Per l'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) occorre che il reato abbia un limite massimo edittale non superiore a cinque anni; reati con limite superiore escludono automaticamente tale causa di non punibilità.
  • Le eccezioni non autosufficienti (es. richiamo a deposizioni non allegate) sono facilmente dichiarate infondate in Cassazione: il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza documentale.
  • Nella determinazione della pena in caso di continuazione, il giudice deve motivare l'aumento in modo distinto per i reati satellite; tuttavia, se la pena complessiva risulta vicina al minimo edittale, un riferimento ai criteri generali dell'art.133 c.p. può risultare sufficiente.

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