Sentenza del 21/02/2025 n. 4624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRES e IVA 2008 e un’operazione di acquisizione in leasing di un immobile da Banca Italease S.p.A. L’Amministrazione contestava la sostanziale simulazione parziale del corrispettivo del leasing, valorizzando il rilevante differenziale tra il prezzo pagato dalla banca alla propria dante causa Aled S.p.A. e quello al quale il bene era stato acquistato nello stesso giorno. In cassazione l’Agenzia ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) e la nullità della sentenza per carenza di motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). La Corte ha deciso sulla base del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione relativa alla simulazione del leasing, senza esaminare autonomamente i due motivi. Ha inoltre escluso che fosse utilizzabile il diverso giudicato favorevole alla contribuente sull’IVA 2005, poiché non si era formato dopo la conclusione del giudizio di merito e non risultava dedotto nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario contro l’avviso di accertamento. Ha ritenuto vincolante il giudicato esterno formatosi con la sentenza della Cassazione n. 14692 del 10 maggio 2022, relativa alle annualità 2006, 2007 e 2009 e alla controversia 2008 promossa originariamente dalla consolidata M. S.r.l., quanto all’accertamento della natura parzialmente simulata del medesimo contratto di leasing. Il giudicato favorevole relativo all’IVA 2005 non è stato invece considerato, perché si era formato prima della deliberazione della sentenza d’appello, avvenuta il 14 febbraio 2017, e la contribuente non aveva dimostrato di averlo eccepito nei gradi di merito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la controricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 8.100 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Il che, nella sostanza, equivale ad affermare che l'accertamento compiuto circa la natura parzialmente simulata del contratto di leasing in oggetto, "fa stato" tra le parti ex art. 2909 , cod. civ., con effetto di giudicato rilevabile d'ufficio.
L’accertamento definitivo della natura parzialmente simulata del contratto vincola le stesse parti anche nel successivo giudizio relativo a un diverso periodo d’imposta, quando la questione comune costituisce un elemento fondamentale della pretesa tributaria.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell' art. 384 , comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
Quando, cassata la decisione impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la disposizione invocata dall’Agenzia per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; la Corte non ha deciso autonomamente tale censura, avendo definito la controversia in base al giudicato esterno.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la disposizione invocata dall’Agenzia per dedurre la nullità della sentenza per carenza di motivazione; anche questa censura non è stata esaminata autonomamente, poiché la decisione è stata definita sulla base del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio e può vincolare le parti anche in controversie tributarie relative ad altre annualità, se riguarda un elemento stabile e comune della fattispecie o la stessa questione fondamentale; non basta invece che le cause riguardino lo stesso contribuente se cambiano fatti variabili da periodo a periodo.
- Nei rapporti tributari di durata, l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia espansiva del giudicato su qualificazioni giuridiche o fatti costitutivi tendenzialmente permanenti, comuni alle diverse annualità.
- Un giudicato esterno formatosi dopo il termine ultimo per le allegazioni nel giudizio di merito può essere dedotto e provato per la prima volta in cassazione. Nel processo tributario, il termine rilevante è la data dell’udienza in cui la decisione d’appello viene deliberata, non la successiva data di deposito.
- Se il giudicato invocato si era già formato prima della deliberazione della decisione d’appello, non può essere introdotto per la prima volta in cassazione: occorre dimostrare che sia stato tempestivamente dedotto nei precedenti gradi.
- Quando sulla stessa questione si sono formati giudicati contrastanti, prevale in linea generale quello successivo, salvo che ricorrano i presupposti per la revocazione della decisione successiva.
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