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Sentenza

Sentenza n. 2535/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - dell'atto prot. n. 7578 di data 13/2/2024 adottato dal Ministero della cultura, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Ufficio esportazione di Roma, recante diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, co. 3, 13, 14 e 68, co. 6, del D.Lgs. n. 42/2004, per il dipinto “Veduta di Roma”, trasmesso in data 14/2/2024; - di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, tra gli altri, per quanto mai occorrer possa, i documenti allegati al predetto atto, il verbale della Commissione presso l'Ufficio esportazione, la nota prot. 53741 del 31/10/2023 recante preavviso di diniego e le note di trasmissione/notifica del predetto atto.

Giustizia amministrativa202404527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'attestato di libera circolazione per un dipinto, con contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale relativo al dipinto “Veduta di Roma” di Gaspar Van Wittel, deducendo quattro motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 1 e 10-bis l. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego e non avrebbe spiegato le ragioni del loro mancato accoglimento. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 6 l. 241/1990, dell’art. 68 d.lgs. 42/2004 e del d.m. 537/2017, nonché superficialità e incompletezza dell’istruttoria, sostenendo che l’amministrazione non si sarebbe avvalsa di esperti di competenza comparabile a quella del consulente di parte. Con il terzo ha contestato, sotto il profilo della violazione degli artt. 10, 13, 14 e 68 d.lgs. 42/2004 e del d.m. 537/2017, nonché del difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza e incongruità, la sussistenza dei requisiti della notevole qualità artistica e della rilevanza della rappresentazione, evidenziando l’esistenza di altre opere dello stesso autore raffiguranti la medesima veduta, alcune ritenute di maggior pregio. Con il quarto ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e il difetto di motivazione, assumendo che il Ministero non avrebbe indicato le ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la limitazione della disponibilità del bene.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: benché il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non sia perentorio e le osservazioni tardive debbano essere valutate, l’amministrazione aveva comunque esaminato, sia pure sinteticamente, le osservazioni integrative, richiamando la relazione tecnico-scientifica allegata e illustrando le ragioni relative alla rarità, alla rilevanza storico-documentaria e alla qualità artistica dell’opera. Non è necessario che l’amministrazione confuti analiticamente ogni argomentazione del privato, essendo sufficiente una sintesi degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il diniego di libera circolazione e l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale costituiscono espressione di valutazione tecnico-discrezionale. Il giudice può verificarne la ragionevolezza e l’attendibilità, ma non sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. La ricorrente non aveva contestato efficacemente la notevole qualità artistica e non aveva fornito elementi univoci idonei a dimostrare l’inattendibilità tecnico-scientifica della valutazione ministeriale sulla rilevanza della rappresentazione. La presenza di altre opere raffiguranti la medesima veduta non esclude la rilevanza dell’opera, poiché il criterio non è meramente quantitativo e l’opera presentava peculiarità prospettiche e storico-documentarie, collegate alla raffigurazione di un porto della legna non più esistente. La pretesa della ricorrente di dimostrare il maggior pregio di altre opere avrebbe comportato un inammissibile sindacato sul merito della valutazione tecnica, peraltro non adeguatamente supportato dalla documentazione prodotta. Il quarto motivo è stato respinto poiché il provvedimento era adeguatamente motivato secondo i criteri del d.m. 537/2017, che non imponeva la considerazione degli ulteriori elementi indicati dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese per la particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    il termine di dieci giorni dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza, non è perentorio

    Le osservazioni presentate oltre il termine di dieci giorni devono comunque essere valutate dall’amministrazione, poiché il termine non è espressamente qualificato come perentorio.

  • art. 6 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione all’obbligo di adeguata istruttoria, ma il motivo fondato sulla sua violazione è stato respinto.

  • artt. 10, comma 3, 13 e 14 d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni costituiscono la base normativa per l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del bene, ritenuto di interesse particolarmente importante.

  • art. 65, comma 3, d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base della denuncia presentata per il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

  • art. 68, comma 6, d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diniego dell’attestato di libera circolazione e dell’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.

  • d.m. 537/2017

    per rilevanza della rappresentazione si intende che la cosa presenta un non comune livello di qualità e/o importanza culturale, storica, artistica, geografica o etnoantropologica, in rapporto a: aspetto di iconografia/iconologia; esistenza di importante documentazione o testimonianza storica, geografica o sociale, compresa la storia del costume

    La rilevanza della rappresentazione può derivare da un non comune livello qualitativo o dall’importanza culturale, storica, artistica, geografica o etnoantropologica, valutata anche in relazione alla documentazione o testimonianza storica offerta dall’opera.

  • art. 10, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata per qualificare il bene come oggetto di interesse particolarmente importante.

Massime di principio

  • Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 per presentare osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio; l’amministrazione deve pertanto valutare anche le osservazioni tardive, pur non essendo tenuta a confutare analiticamente ogni singola argomentazione, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma effettiva sugli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
  • Nel procedimento di diniego dell’attestato di libera circolazione di un bene culturale, l’amministrazione deve esaminare le osservazioni dell’interessato, ma può adempiere all’obbligo motivazionale mediante il richiamo e la sintesi della relazione tecnico-scientifica e mediante una motivazione complessiva che renda comprensibili le ragioni della decisione.
  • La valutazione della rilevanza culturale di un’opera ai fini del diniego dell’attestato di libera circolazione è una valutazione tecnico-discrezionale; il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, ma deve limitarsi a verificare la ragionevolezza e l’attendibilità tecnico-scientifica della scelta.
  • La mera esistenza di altre opere dello stesso autore raffiguranti il medesimo soggetto non esclude la rilevanza culturale dell’opera sottoposta a valutazione, quando essa presenti peculiari caratteristiche qualitative, prospettiche o storico-documentarie; il criterio della rarità o della rilevanza non è riducibile a un mero dato quantitativo.
  • Chi contesta in giudizio una valutazione tecnico-scientifica complessa deve fornire elementi concreti e univoci idonei a dimostrarne l’inattendibilità secondo le regole della disciplina rilevante; la mera contrapposizione di una diversa opinione o la comparazione non adeguatamente documentata con altre opere non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturalePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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