Cassazione Penale, Sentenza n. 19931/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato l'attuale pericolosità sociale del ricorrente e disposto l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale (applicata con sentenza del Tribunale di Ravenna del 13.2.2015). La difesa ha dedotto: (i) violazione dell'art. 19, comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 sostenendo che il ricorrente convive con i genitori e il fratello e quindi sussisterebbe una causa ostativa all'espulsione; (ii) vizio di motivazione sulla mancata attualità della pericolosità sociale, rilevando che i reati sono in parte risalenti e le infrazioni disciplinari in carcere di scarsa gravità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (decisione del 19/03/2026). Ha ritenuto corretta e non viziata la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui sussiste attuale pericolosità sociale desumibile dalla pluralità e gravità dei reati commessi (pena complessiva di 11 anni, 9 mesi e 10 giorni), dalla persistente assenza di segni di rieducazione durante la lunga detenzione e dalle ripetute sanzioni disciplinari e trasferimenti per motivi di ordine e sicurezza. Quanto alle cause ostative, ha confermato che la convivenza non è risultata effettiva: il ricorrente non conviveva stabilmente con i familiari (solo breve periodo agli arresti domiciliari), è separato dalla moglie per maltrattamenti, è stato dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio e ha coinvolto il fratello in condotte negative. I documenti prodotti dopo il provvedimento impugnato non dimostrano una convivenza antecedente e non superano la valutazione di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La misura di sicurezza dell'espulsione è facoltativa e applicabile solo se, con adeguata motivazione, è accertata la pericolosità sociale; la valutazione tiene conto di gravità dei reati, tendenza alla recidiva, comportamento in carcere, durata del soggiorno e periodo trascorso dalla violazione.
art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Prevede divieti di espulsione collegati a rilevanti esigenze umanitarie o di tutela della persona e delle relazioni familiari; la giurisprudenza richiede che la convivenza con il familiare 'qualificato' sia concreta ed effettiva per far valere l'ostatività.
art. 13, comma 1 d.lgs. n. 286/1998
Stabilisce che l'allontanamento può essere motivato da ragioni eccezionali di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; tali ragioni devono essere attuali e valutate dal giudice.
Direttiva 2004/38/CE recepita con d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
Impone rigide condizioni per l'adozione di misure di allontanamento nei confronti di cittadini dell'Unione e loro familiari; il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni europee oltre agli elementi previsti dalla normativa interna.
Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 8 CEDU
Richiedono il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e il diritto al rispetto della vita privata e familiare; il giudice deve valutare l'impatto dell'espulsione sui diritti fondamentali.
Disciplina la comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza; nel caso concreto la documentazione inviata successivamente al provvedimento non ha provato la convivenza antecedente utile come causa ostativa.
Richiama l'obbligo di omettere i dati identificativi nelle diffusioni pubbliche del provvedimento (citato nella nota di riservatezza della sentenza).
Massime di principio
- La pericolosità sociale va valutata nella sua attualità considerando gravità e pluralità dei reati, durata complessiva della pena, condotta in carcere (sanzioni disciplinari, trasferimenti), e il rischio di recidiva.
- Le cause ostative all'espulsione fondate su legami familiari (art.19 d.lgs. 286/1998) richiedono prova di convivenza concreta ed effettiva anteriore al provvedimento; dichiarazioni o atti formati dopo il provvedimento hanno scarso valore probatorio.
- Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità e delle circostanze: la Corte di Cassazione sindaca la motivazione solo nei limiti della logicità e della non contraddittorietà.
- I diritti alla vita privata e familiare (Carta/Nizza e CEDU) devono essere bilanciati con le esigenze di ordine pubblico; la tutela familiare può escludere l'espulsione solo se i requisiti normativi e europei sono rigorosamente soddisfatti.
- L'onere della prova circa l'esistenza di cause ostative spetta al ricorrente/straniero che invoca la loro sussistenza.
- Infrazioni disciplinari in carcere e la mancanza di segni di rieducazione possono rafforzare la valutazione di pericolosità sociale nonostante il tempo intercorso dai reati.
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