Cassazione Civile, Ordinanza n. 14739/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia originaria riguardava un contratto di affitto agrario: il tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'affittuario e lo aveva condannato anche al pagamento dei canoni scaduti e non versati; la corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il conduttore aveva proposto ricorso per cassazione e, definito quel giudizio con sentenza n. 21667/2023, proponeva ora ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto nel rigettare il primo motivo del precedente ricorso, perché avrebbe erroneamente ritenuto coincidenti i giudici indicati nel verbale di udienza collegiale e quelli indicati nel dispositivo della sentenza, mentre dagli atti emergerebbe la mancata coincidenza tra i magistrati che avevano partecipato alla discussione e quelli che avevano redatto e letto il dispositivo. La parte resistente ha replicato che la censura era inammissibile perché difettosa di specificità e autosufficienza e, soprattutto, perché il preteso errore non riguardava un fatto incontroverso ma una questione già discussa e decisa nel precedente giudizio, inoltre nel frattempo era intervenuta una correzione materiale dell'intestazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, da un lato, che la censura fosse carente di specificità e autosufficienza ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; dall'altro, che non vi fosse errore revocatorio perché il fatto allegato dal ricorrente costituiva un punto controverso già oggetto di discussione e di valutazione nella precedente sentenza di legittimità. La Corte ha quindi confermato la definitività della precedente decisione e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione.
"la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
l'errore revocatorio è configurabile solo se la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto incontrovertibile e purché quel fatto non sia stato punto controverso su cui la sentenza abbia pronunciato.
il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di specificità e autosufficienza nella rappresentazione degli atti rilevanti.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
indicato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per la Cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., presuppone un errore di fatto percettivo, risultante dagli atti o documenti di causa, che abbia portato il giudice a supporre l'esistenza di un fatto escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto invece positivamente provato.
- Non integra errore revocatorio il vizio che investe un punto controverso del giudizio già discusso tra le parti e valutato dal giudice, perché in tal caso la doglianza si traduce in critica all'apprezzamento delle risultanze processuali e non in mera svista percettiva.
- Il ricorso deve rispettare un elevato onere di specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione e riproduzione degli atti e documenti sui quali si fonda la censura, specie quando si deduca un errore percettivo della Corte di cassazione.
- La correzione materiale sopravvenuta di un errore formale della sentenza può incidere sulla prospettazione del fatto dedotto in giudizio, ma non trasforma di per sé una questione già controversa in un errore di fatto revocatorio.
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