Cassazione Penale, Sentenza n. 29678/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Bologna che confermava condanne per peculato e rimborsi indebitamente ottenuti connessi all'utilizzo di fondi assegnati ai gruppi consiliari regionali. Le censure contestavano: errori di diritto nella qualificazione del fatto come peculato (sostenendo l'assenza di disponibilita giuridica diretta dei singoli consiglieri sui fondi di gruppo), insufficienza o travisamento della prova, violazioni delle regole processuali e richiesta di riconoscimento di attenuanti (tenuita o generica) o della rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Villani e Dragotto, confermando per essi le statuizioni di merito; ha invece accolto i ricorsi di Bazzoni, Pollastri, Bartolini e Lombardi. Per questi quattro giudici la Corte ha ritenuto applicabile il principio affermato nella sentenza Bernardini: la legge regionale Emilia Romagna n. 32/1997 attribuiva la disponibilita giuridica dei fondi ai soli capigruppo, pertanto i singoli consiglieri non potevano essere ritenuti autori del reato di peculato ma le condotte descritte sono più correttamente inquadrabili come truffa aggravata; tali reati, essendo ormai prescritti, si sono estinti. Le confische disposte in sede di merito sono state confermate. Per Villani e Dragotto restano dunque ferme le condanne imposte dalla Corte d'appello; per Bazzoni, Pollastri, Bartolini e Lombardi la condanna per peculato viene affermata non sussistente e i fatti riqualificati in reati estinti per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte valuta la configurabilità del peculato richiedendo che il pubblico ufficiale abbia la disponibilità giuridica o materiale diretta del denaro; per i capigruppo, alla luce della disciplina regionale, la disponibilità diretta sussiste; per i singoli consiglieri della Regione Emilia Romagna, secondo il principio seguito, la disponibilità giuridica diretta non sussisteva e quindi il peculato non si configura
Legge regionale Emilia Romagna n. 32 del 1997
La disciplina prevedeva che i contributi fossero erogati dall'Ufficio di Presidenza e riscossi dal presidente del gruppo o da persona delegata; l'art. 7 vietava l'utilizzo dei contributi per finanziare organi di partito
La normativa regionale attribuiva la gestione e la responsabilita dei fondi al solo presidente del gruppo, circostanza decisiva per escludere la disponibilità giuridica diretta dei singoli consiglieri e per differenziare la qualificazione giuridica delle condotte
art. 323-bis cod. pen. (attenuante per tenuita del fatto)
L'attenuante speciale non è limitata al solo danno patrimoniale e richiede una valutazione globale della gravità del fatto comprensiva del danno d'immagine: la Corte di merito ha ritenuto che, nel complesso, non ricorressero i presupposti per riconoscerla
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. (attenuante generica di tenuita)
Richiesta dai ricorrenti ma ritenuta inammissibile se prospettata per la prima volta in cassazione; inoltre la Corte di merito ha valutato negativamente la rilevanza dell'esiguita del danno ai fini del riconoscimento
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richieste o questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili talune censure avanzate per la prima volta in questa sede
In presenza di una causa estintiva del reato (prescrizione), prevale la declaratoria di estinzione anche in presenza di altre nullità processuali; la Cassazione ha applicato questo principio per i quattro ricorrenti i cui fatti sono stati riqualificati come truffa ormai prescritta
art. 597 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)
La Corte ha osservato che, pur intervenendo riduzioni di pena per proscioglimenti parziali, il divieto di aggravamento non è violato quando la pena complessiva risultante in appello sia inferiore a quella del primo grado
Massime di principio
- Per integrare il reato di peculato è necessario che l'agente abbia la disponibilità giuridica o materiale diretta del denaro o della cosa; nei casi di organi collegiali o di fondi gestiti da un presidente di gruppo, i singoli componenti potrebbero non avere tale disponibilità e dunque il peculato potrebbe non configurarsi
- La qualificazione giuridica della condotta (peculato vs. truffa o altro reato) dipende dalla disciplina di gestione dei fondi e dalla concreta sfera di poteri attribuita dalla normativa o dalla prassi: verificare sempre la normativa regionale e le deleghe formali prima di qualificare penalmente la condotta
- L'onere della prova circa l'estraneità della spesa alle finalità istituzionali grava sull'accusa; tuttavia la prova può essere costruita anche con elementi indiziari convergenti (incompatibilità temporali, presenze documentate altrove, duplicazioni di rimborsi)
- La valutazione dell'attenuante di particolare tenuità ex art. 323-bis richiede una valutazione complessiva della condotta e non si limita al mero ammontare del danno patrimoniale: danno d'immagine e modalità dell'azione sono rilevanti
- In sede di cassazione non sono ammissibili questioni e deduzioni non proposte in appello; perciò è essenziale sollevare in primo grado e in appello tutte le questioni di diritto rilevanti
- Se la condotta è riqualificata in reato diverso e tale reato è prescritto, la condanna verrà estinta per prescrizione; pertanto la tempestività dell'azione penale e i termini di prescrizione sono elementi critici da considerare nelle difese
- Le confische e le misure patrimoniali possono essere confermate anche se cambia la qualificazione penale del fatto; occorre sempre verificare separatamente la sussistenza o meno di misure di carattere patrimoniale
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