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Sentenza

Sentenza del 30/07/2024 n. 21382 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il sollecito/avviso con cui il Comune chiedeva a Ceppa Srl 34.762 euro di TARSU per il 2011, relativa al Gallia Palace Hotel di Punta Ala. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello del Comune e accolto in parte quello della società, aumentando dal 30% al 40% la riduzione riconosciuta in primo grado: l’albergo operava soltanto quattro mesi l’anno e, secondo la CTR, l’intera superficie di circa 6.000 mq era assoggettata alla tariffa più elevata di 8,99 euro/mq, senza distinguere le aree con minore o nulla produzione di rifiuti. Il Comune ha proposto sei motivi, contestando, in sintesi, che il giudice avesse sostituito con una riduzione equitativa le scelte del regolamento comunale e applicato una tariffa ridotta senza base normativa; ha inoltre dedotto violazioni dei criteri di tassabilità, tariffazione e denuncia delle superfici. Ceppa Srl, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la stagionalità dovesse comportare una riduzione proporzionata della tariffa e che il regolamento fosse disapplicabile perché non la prevedeva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato quello incidentale della società. Ha stabilito che la riduzione TARSU per uso stagionale prevista dall’art. 66, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 è una facoltà discrezionale del Comune, non un beneficio automaticamente dovuto; in assenza di una previsione regolamentare, il giudice non può introdurla né fissarne equitativamente la misura, sostituendosi all’amministrazione. È legittimo commisurare la tassa anche alla superficie e alla capacità potenziale di produrre rifiuti, e la differenziazione tariffaria per gli alberghi non è di per sé illegittima. La Corte ha inoltre ritenuto che la mera contestazione dei criteri comunali non basti a giustificare la disapplicazione del regolamento e che la delibera tariffaria, in quanto atto generale, non richieda motivazione. La censura relativa all’art. 70 è stata assorbita. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso di Ceppa Srl: resta quindi dovuta la TARSU richiesta dal Comune. Spese di merito compensate; Ceppa Srl condannata per il giudizio di cassazione a pagare al Comune 5.000 euro per competenze e 200 euro per spese vive, oltre accessori. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La previsione dell' art. 66 , comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , che consente ai comuni di stabilire riduzioni tariffarie per le occupazioni di beni, aventi carattere non continuativo nel corso dell'anno è, infatti, disposizione derogatoria, la cui regolamentazione resta affidata all'esercizio di una facoltà dell'ente locale.

    La riduzione per locali o aree a uso stagionale non opera automaticamente: spetta al Comune decidere se introdurla con una propria disciplina e determinarne l’applicazione. Il giudice non può crearla in via equitativa quando il regolamento comunale non la prevede.

  • Art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    In tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all' art. 65 del D.Lgs. n. 507 del 1993 , poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

    La delibera comunale che determina la tariffa TARSU è un atto generale e non deve essere motivata come un provvedimento individuale. La tariffa può essere commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti producibili in relazione agli immobili e alla loro destinazione.

  • Art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Per tale via, erroneamente il Giudice regionale ha proceduto, più che a disapplicare un'inesistente disposizione regolamentare, ad applicare una tariffa ridotta per le attività alberghiere stagionali priva di fonte normativa (primaria e secondaria) ed in base ad un inammissibile criterio equitativo di natura sostitutiva della prerogativa dell'ente, così soprapponendosi, in termini non consentiti, alla scelta discrezionale dell'amministrazione.

    La tassazione delle superfici deve seguire i presupposti e i criteri stabiliti dalla legge e dalla disciplina comunale applicabile. Il giudice non può sostituire tali criteri con una riduzione tariffaria equitativa priva di fondamento normativo.

  • Art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La sentenza riconosce che la disciplina della TARSU consente di determinare la tariffa considerando categorie di utenza e destinazione dei locali. È ammissibile una tariffa alberghiera diversa da quella delle abitazioni, purché la ripartizione non imponga a determinate categorie costi manifestamente sproporzionati rispetto ai rifiuti che possono produrre.

  • Art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La disposizione è stata invocata dal Comune in relazione alla dichiarazione e all’individuazione delle superfici tassabili, ma l’esame della relativa censura è stato dichiarato assorbito dalle ragioni che hanno condotto all’accoglimento del ricorso principale.

  • Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    In base alle regole generali si deve considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dall' art. 3 della legge n. 241 del 1990 , a cui rinvia l' art. 7 della legge n. 212 del 2000 , non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione.

    L’obbligo di motivazione non si estende agli atti normativi e agli atti amministrativi generali. Di conseguenza, la delibera tariffaria comunale non è illegittima per il solo fatto di non esplicitare le ragioni della mancata riduzione per l’uso stagionale.

  • Art. 15, lettera a), della direttiva 2006/12/CE e art. 14 della direttiva 2008/98/CE

    La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni è stata, poi, considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformità al principio unionale "chi inquina paga", espresso dall' art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall' art. 14 della direttiva 2008/98/CE , che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.

    Il principio "chi inquina paga" non impedisce di stimare la produzione di rifiuti mediante criteri indiretti, quali superficie e destinazione dell’immobile, né di differenziare le tariffe per categorie di utenti. La differenziazione è ammessa purché non attribuisca a una categoria costi manifestamente non commisurati ai rifiuti producibili.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso incidentale è stato rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito. Qui ha quindi rigettato l’originario ricorso della contribuente senza rinviare a un altro giudice.

Massime di principio

  • Una riduzione tributaria legata alla stagionalità non è automaticamente dovuta se la legge la configura come facoltà del Comune: occorre verificare che il regolamento locale l’abbia effettivamente prevista e a quali condizioni.
  • Il giudice tributario può disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma non può colmare una lacuna regolamentare creando una tariffa agevolata o fissandone equitativamente la misura al posto dell’ente.
  • La tassa sui rifiuti può essere calcolata usando criteri presuntivi ragionevoli, come superficie e destinazione dell’immobile, anche quando non sia misurato il rifiuto effettivamente prodotto da ciascun utente.
  • Tariffe diverse per alberghi e abitazioni non sono illegittime per il solo fatto di essere differenti; la ripartizione deve tuttavia restare coerente con la capacità di produrre rifiuti e non imporre costi manifestamente sproporzionati.
  • La contestazione di un regolamento o di una tariffa richiede l’indicazione di specifici vizi di legittimità; il mero dissenso sui criteri adottati o sulla loro opportunità non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del Comune.
  • Le delibere tariffarie generali, rivolte a una pluralità indeterminata di contribuenti, non sono soggette all’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti individuali.

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