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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45693/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Smacchi era stato condannato per peculato (art. 314 c.p.) per aver ottenuto rimborsi da fondi del gruppo consiliare per spese documentate da scontrini, per complessivi euro 5.093,61 (spese sostenute dal 1/1/2011 al 26/2/2013). Il ricorrente ha dedotto: (1) errata qualificazione del fatto come peculato perché, secondo la legge regionale, solo il presidente del gruppo aveva la disponibilità giuridica del fondo; la sua condotta andava quindi qualificata come indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.) e, in ogni caso, soggetta a prescrizione; (2) violazione del principio di presunzione di non colpevolezza e inversione dell'onere della prova da parte dei giudici di merito, perché molti scontrini non risultavano falsi e l'inerenza delle spese non era stata provata dal pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in base alla normativa regionale e alla prassi ricostruita, Smacchi non aveva disponibilità diretta del denaro del fondo (mancanza di autonomo potere di firma o strumenti che consentissero prelievo diretto) e quindi la fattispecie non poteva essere qualificata come peculato. Ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni) e ha censurato i giudici di merito per aver di fatto invertito l'onere della prova, presumendo la non inerenza di molte spese senza che l'accusa dimostrasse la loro destinazione a fini privatistici. La Cassazione ha inoltre ritenuto che le sole spese certamente indebite fossero in numero esiguo e, valutato l'ammontare complessivo, l'importo indebitamente rimborsato non supera la soglia di euro 3.999,96 prevista per la rilevanza penale: ne consegue la configurabilità, ove del caso, dell'illecito ai sensi dell'art. 316-ter ma in forma non penale (o comunque sotto la soglia di punibilità prevista per il reato). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il reato di peculato richiede la disponibilità del denaro pubblico; la Corte ha ristretto la nozione penalistica di "possesso" alla disponibilità diretta e autonoma (es. potere di firma o strumenti di prelievo), escludendo che una mera procedura di rimborso o la prassi di mancato controllo costituiscano di per sé disponibilità giuridica sufficiente

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche. La Corte ha ritenuto la fattispecie più adeguata alla condotta di richieste di rimborso non inerenti e ha richiamato il criterio soglia (inferiore a euro 3.999,96 comporta rilevanza amministrativa anziché penale)

  • legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (modificata dalla l.r. 10 dicembre 2010, n. 25)

    Regolamenta il fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari e la rendicontazione; dalla disciplina emerge che il potere di autorizzare e la responsabilità di vigilanza spettavano al presidente del gruppo, non ai singoli consiglieri, con implicazione sulla disponibilità diretta del denaro

  • Delibera Ufficio di Presidenza n. 89 del 2 ottobre 2006

    Ha definito linee guida sull'utilizzo e la rendicontazione dei fondi (categorie di spese ammissibili, requisiti documentali, criteri per spese di rappresentanza), ma non ha conferito ai singoli consiglieri poteri di disposizione diretta del fondo

  • art. 27 Cost.

    Principio di responsabilità penale personale e presunzione di innocenza: la Corte ha riaffermato che l'onere della prova spetta all'accusa e non può essere surrettiziamente invertito

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato in relazione ai vizi processuali dedotti: la Corte ha ribadito che non può farsi ricadere sull'imputato l'onere di provare la inerenza delle spese

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio e sulla valutazione della prova richiamate per sottolineare i limiti del sindacato del giudice penale sulla materia della responsabilità contabile e sull'onere probatorio

Massime di principio

  • Per configurare il reato di peculato relativo a fondi dei gruppi consiliari è necessario dimostrare che l'agente avesse disponibilità diretta e autonoma delle somme (es. potere di firma o strumenti di prelievo); la mera procedura di rimborso non è di per sé sufficiente
  • Quando la procedura prevede che il consigliere anticipi la spesa e poi richieda il rimborso, la sua posizione è più assimilabile a quella di un creditore condizionato; l'eventuale illecito va quindi valutato come indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) e non automaticamente come peculato
  • L'onere di provare che le spese rimborsate siano state destinate a fini privatistici grava sulla pubblica accusa; attestazioni dell'imputato circa l'inerenza costituiscono, salvo prova contraria, elementi di prova a discarico
  • Per spese "ambivalenti" (pasti, bar, ecc.) è necessaria la prova che siano state effettivamente sostenute per fini personali; la sola natura o il luogo della spesa non bastano a fondare la condanna penale
  • Se l'ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite non supera la soglia prevista dalla norma, la fattispecie può rientrare nell'illecito amministrativo piuttosto che in quello penale: valutare sempre l'entità complessiva delle richieste di rimborso

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