Cassazione Penale, Ordinanza n. 04721/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso una adeguata giustificazione sull'operatività della recidiva e, quindi, sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse, in realtà, diretta contro il trattamento sanzionatorio ed era sorretta da motivazione congrua e adeguata; inoltre l'asserito difetto motivazionale non risultava dal provvedimento impugnato. La Corte di appello aveva infatti valorizzato plurime condanne pregresse, anche recenti, la omogeneità tra i reati precedenti e quello per cui si procede, e da ciò aveva desunto una spiccata inclinazione a delinquere e una perdurante pericolosità sociale, elementi sufficienti a non escludere la recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva, salvo i casi obbligatori, può produrre effetti sul trattamento sanzionatorio solo se il giudice ne accerti in concreto l'effettiva idoneità a incidere sulla maggiore colpevolezza o pericolosità del reo.
I parametri di commisurazione della pena devono essere utilizzati per verificare in concreto se la reiterazione del reato sia significativa ai fini della maggiore colpevolezza e pericolosità.
Non citato espressamente nel testo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, come deciso nel dispositivo.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sia quando attribuisce sia quando esclude rilevanza alla recidiva, salvo i casi di recidiva obbligatoria.
- La recidiva non può essere valorizzata in modo meramente formale: occorre verificare in concreto se i precedenti penali rendano il nuovo reato sintomatico di una maggiore colpevolezza o di una più elevata pericolosità sociale.
- Nel giudizio sulla recidiva assumono rilievo la natura dei precedenti, la loro omogeneità rispetto al fatto attuale, la distanza temporale tra i reati, l'eventuale occasionalità della ricaduta e gli altri elementi individualizzanti della personalità del reo.
- Quando la motivazione della sentenza di merito dà conto di plurimi precedenti recenti e omogenei e ne trae coerentemente un giudizio di maggiore pericolosità, il vizio di motivazione sulla recidiva non è configurabile.
- La censura che investe soltanto il trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione congrua sulla recidiva, è destinata a essere dichiarata inammissibile se si risolve in una mera contestazione di merito.
Come è indicizzato
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