Cassazione Penale, Sentenza n. 23794/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per plurimi reati (tra cui associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., estorsioni, concorrenza illecita aggravata, lesioni, occupazione abusiva, violazione di sigilli, resistenza a P.U.). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato esame analitico delle deduzioni difensive e mera riproduzione dell'ordinanza del G.I.P.; 2) mancata verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni; 3) mancanza di elementi a supporto del ruolo di "reggente" attribuito a Daniele; 4) illogicità nella configurazione dei reati con aggravante mafiosa; 5) carenza delle esigenze cautelari alla luce della remota natura di alcuni indizi e della non attualità della pericolosità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato per infondatezza (in parte anche per inammissibilità). La Corte ha ritenuto non sussistere alcuna lacuna motivazionale rilevante: pur criticando la lunghezza e la riproduzione di atti, ha confermato che il Tribunale ha esaminato le deduzioni difensive e ha dato autonoma motivazione. Ha valorizzato un ampio e convergente compendio indiziario composto da numerose intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e fatti sintomatici (minacce, estorsioni, pestaggi, imposizione di monopoli sulla pesca e ristorazione, raccolta di fondi per il capo detenuto) che attestano l'operatività e l'egemonia mafiosa delle famiglie Scarcia, nonché il ruolo assunto da Daniele come reggente alla liberazione. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto applicabili le presunzioni di pericolosità legate ai reati mafiosi, con la custodia in carcere ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Fondamento giuridico dell'accusa di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario dimostri la capacità intimidatrice e il controllo territoriale del gruppo, anche per comportamenti non necessariamente violenti ma sintomatici del prestigio criminale.
Riferimento all'aggravante 'metodo mafioso' applicata a singole fattispecie (es. estorsioni, concorrenza illecita); la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione aggravata alla luce del controllo monopolistico e delle intimidazioni.
Norma sulla concorrenza illecita: la Corte ha condiviso la qualificazione del comportamento come concorrenza illecita aggravata dal metodo mafioso in ragione dell'imposizione di un regime monopolistico sulla pesca.
Riferito alle estorsioni contestate; la Corte ha ritenuto che vi siano indizi convergenti a sostegno delle imputazioni estorsive, molte delle quali aggravate dal metodo mafioso.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per raggruppare responsabilità nei reati plurimi contestati al gruppo.
Resistenza a pubblico ufficiale: contestata per fatti occorsi durante sopralluoghi; valutata nel quadro complessivo della vicenda.
Minacce e lesioni contestate a titolo di punizione verso chi contravveniva alle imposizioni dell'organizzazione; considerate elementi sintomatici della forza intimidatrice.
Occupazione abusiva e reati connessi alla struttura balneare: fatti inseriti nel quadro del controllo territoriale esercitato dal gruppo.
Violazione di sigilli riferita alla struttura abusiva; elemento che conferma condotte illecite proseguite nel tempo.
Lesioni e relative fattispecie penali riferite a regolamenti di conti; considerate nella valutazione complessiva della pericolosità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma indicata dal ricorrente per motivare l'istanza di annullamento; citata nella struttura del ricorso, non come criterio decisorio principale.
Rinvocata dalla difesa in relazione a presunta nullità per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che non sussista assenza di motivazione rilevante.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente; applicata dopo il rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria a carico dell'ufficio giudiziario previsti in caso di rigetto: disposti al termine della decisione.
Massime di principio
- La mera riproduzione di parti di una precedente ordinanza non è automaticamente vizio di motivazione se il giudice del riesame affronta e respinge le censure difensive; la motivazione è valida se mostra autonomia e risposte alle questioni sollevate.
- Per le ipotesi di associazione mafiosa è decisivo un compendio indiziario convergente: intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori, episodi di intimidazione o controllo economico e territoriale possono, anche congiuntamente, dimostrare l'operatività e il prestigio criminale del gruppo.
- L'attualità della pericolosità può essere desunta da una ripresa o persistenza delle dinamiche associative anche se alcuni capi sono detenuti; la Corte può ritenere applicabili presunzioni di pericolosità per reati connessi al metodo mafioso, giustificando misure cautelari restrittive.
- Le doglianze difensive che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione integrale degli indizi sono in gran parte inammissibili nella sede del riesame, che non sostituisce il sindacato di merito del giudice di merito.
- La contestazione dell'attendibilità dei collaboratori e delle intercettazioni richiede censure specifiche e prove alternative: se esiste un ampio riscontro tra fonti diverse (intercettazioni, modalità operative, fatti concreti), la Corte può valorizzare la convergenza degli elementi anche se singolarmente criticabili.
- Per ottenere il superamento della presunzione di pericolosità in reati legati al metodo mafioso la difesa deve fornire elementi concreti che mostrino l'assenza di attualità del rischio o misure alternative idonee; deduzioni generiche o richieste di diversa valutazione del merito risultano insufficienti.
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