Cassazione Penale, Sentenza n. 4647/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente deduceva: difetto di motivazione e mancata autonoma valutazione dell'ordinanza genetica (violazione art. 292 c.p.p.); insufficiente valutazione della gravità indiziaria e omissione di considerare la memoria difensiva contenente elementi decisivi; travisamento del contenuto di intercettazioni (attribuzione a Pascuzzo di una proposta di incendio che sarebbe invece stata fatta dal capo clan). Inoltre si sosteneva che la frequentazione con il capo fosse solo relazione personale/familiare e non vincolo associativo, e che la presenza nella sede logistica fosse meramente passiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la valutazione del giudice del merito secondo cui sussistevano gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso: assidua frequentazione con il capo clan, presenza nella sede logistica del sodalizio (distributore Esso), e contenuto delle conversazioni captate relative a questioni associative. Le censure sulla motivazione sono state ritenute generiche o manifestamente infondate (errore materiale non rilevante; mancata prova che l'ordinanza avesse attribuito a Pascuzzo il ruolo di "capo cantiere"; il possibile travisamento di una singola frase nelle intercettazioni non scalfisce la valutazione complessiva della gravità indiziaria). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sono state disposte le comunicazioni di rito (art. 94 disp. att. c.p.p. e art. 23 L. 332/1995).
Norme richiamate
Indica la competenza del Tribunale in composizione collegiale quale giudice del riesame/Tribunale della libertà; la Corte ricorda che il Tribunale ha esercitato tale funzione nel respingere la richiesta di revoca della misura.
Norma sulla motivazione degli atti: la censura per mancata autonoma valutazione è stata ritenuta non specifica e priva di prova che la eccezione fosse stata sollevata nelle sedi opportune; la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua.
Prevede l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Riferimenti procedurali per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di rito.
art. 23, n.1-ter L. 8-8-95 n. 332
Norma richiamata per la trasmissione di copia di atti: la sentenza indica l'invio delle comunicazioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Per far valere la nullità di un'ordinanza "genetica" per mancata autonoma valutazione è necessario sollevare l'eccezione con specificità nelle sedi opportune e fornire chiari riferimenti probatori: deduzioni generiche e tardive sono inefficaci.
- La Cassazione tende a valutare nel complesso la congruità della motivazione del giudice del merito; errori materiali o riferimenti incidentali a terzi indagati non intaccano la decisione se non pregiudicano la valutazione centrale sulla gravità indiziaria.
- Per la custodia cautelare nel contesto di associazioni mafiose, elementi come la frequente presenza nella "base" logistica, la stretta frequentazione con il capo e conversazioni captate su temi associativi hanno peso probatorio significativo anche se il soggetto non è collegato direttamente a reati-fine.
- Il travisamento di singole espressioni nelle intercettazioni non è necessariamente decisivo: ciò che conta è la lettura complessiva delle captazioni e il loro significato nell'ambito del quadro indiziario (p.es. la disponibilità del capo a coinvolgere l'indagato può dimostrare il vincolo associativo).
- La difesa deve depositare e far valere puntualmente le memorie critiche nel corso del riesame: l'omessa considerazione di argomentazioni difensive è valutata alla luce della loro effettiva proposizione e specificità.
- In procedimenti per reati associativi, il giudice valuta la partecipazione all'associazione in termini di intraneità e ruolo nel sodalizio, non solo in base all'autore materiale di singoli reati intimidatori.
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