Cassazione Civile, Ordinanza n. 02462/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni germani comproprietari di un immobile sito in Andria, occupato in via esclusiva da un altro comproprietario. Il tribunale, con ordinanza resa in procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., ha condannato l’occupante al rilascio integrale dell’immobile e allo sgombero dei beni personali. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il provvedimento fosse abnorme, nullo e inesistente: secondo la sua tesi, essendo anch’egli comproprietario e quindi titolare del diritto di uso del bene comune, non avrebbe potuto essere condannato al rilascio dell’immobile in favore degli altri comproprietari, ma solo al pagamento di un’indennità di occupazione o, al più, alla restituzione del bene alla comunione. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza investiva una questione astrattamente attinente ai rimedi esperibili contro il comproprietario che occupi illegittimamente il bene comune, ma ha soprattutto affermato che il provvedimento emesso dal tribunale in esito al rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché è invece assoggettato all’appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. La Corte ha quindi ritenuto esperito un rimedio non consentito. In conseguenza dell’esito conforme alla proposta di definizione anticipata, ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente a pagare una somma ai controricorrenti e una somma alla cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione richiamato nel caso concreto.
il provvedimento emesso dal tribunale in tale rito, quando definisce la domanda, resta un’ordinanza processuale a contenuto decisorio e non esorbitante dalla fattispecie tipica.
avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell’art. 702-ter è esperibile l’appello, sicché non è ammesso il ricorso immediato per cassazione.
art. 111 Cost.
non consente il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento sommario quando sia prevista l’impugnazione ordinaria con l’appello.
la decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato.
l’integrale conformità dell’esito alla proposta ex art. 380-bis è stata valorizzata come indice di colpa grave nella proposizione del ricorso, con condanna per lite temeraria e al pagamento di somma alla cassa delle ammende.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fonte dell’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento conclusivo del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-ter c.p.c., quando rientra nella tipologia prevista dalla norma, è impugnabile con l’appello e non con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..
- L’errore nel mezzo di impugnazione, quando la legge prevede un rimedio ordinario alternativo e tipico, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La condanna del comproprietario che occupi esclusivamente un bene comune al rilascio del bene non può essere scrutinata in cassazione se il provvedimento è impugnabile con appello; il tema sostanziale resta assorbito dal vizio di inammissibilità del mezzo.
- La piena conformità della decisione finale alla proposta di definizione anticipata può costituire indice di colpa grave della parte ricorrente, con conseguente applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e delle ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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