Cassazione Civile, Ordinanza n. 13024/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni relativo all'anno d'imposta 2008, emesso per omesso versamento di ritenute ritenuto conseguente a presunti ricavi non dichiarati, desunti da un'operazione di permuta con altra società. In separati giudizi erano stati impugnati anche i presupposti avvisi di accertamento; il giudice di appello aveva accolto l'appello dell'Ufficio sull'atto sanzionatorio, ritenendo che la definizione in appello dei giudizi sugli accertamenti imponesse di decidere in senso conforme e che non fosse possibile riesaminare i motivi relativi all'accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di motivi specifici; 2) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992 per omessa sospensione del giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione, con giudicato, delle cause pregiudiziali sugli avvisi di accertamento; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR attribuito efficacia di giudicato a sentenze non ancora definitive.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già poste a base del ricorso originario, purché dal complesso dell'atto siano ricavabili in modo inequivoco le ragioni di censura. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la decisione sulla causa dipendente non può essere fondata su una pronuncia relativa alla causa pregiudiziale che non sia ancora passata in giudicato; in tale situazione il giudizio pregiudicato va sospeso ex art. 295 c.p.c., poiché l'efficacia riflessa del giudicato opera solo per sentenze definitive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello relativo alle sanzioni e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito può essere soddisfatto anche tramite la riproposizione delle ragioni originarie di impugnazione, se dal complesso dell'atto risultano in modo chiaro le censure rivolte alla sentenza di primo grado.
Il giudizio sulla causa pregiudicata deve essere sospeso quando la decisione dipende dall'esito di una causa pregiudiziale non ancora definita con giudicato.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel contenzioso tributario la disciplina della sospensione e dei rapporti tra giudizi pregiudiziali e pregiudicati impone di evitare decisioni fondate su sentenze non definitive.
L'efficacia del giudicato può essere invocata solo rispetto a sentenze definitive; non può essere attribuita a decisioni ancora impugnabili o pendenti in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge sostanziale richiamato per censurare l'erronea attribuzione di efficacia di giudicato e l'erronea applicazione della disciplina della sospensione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio processuale relativo all'omessa sospensione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dell'atto di appello non richiede formule sacramentali: è sufficiente che, letto nel suo complesso, l'atto consenta di individuare con chiarezza le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle originarie difese.
- La riproposizione delle argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo può integrare un valido motivo di appello se dal gravame emerge una critica complessiva e inequivoca alla sentenza impugnata.
- Quando un giudizio dipende dall'esito di un altro giudizio pregiudiziale, il giudice del processo dipendente deve sospendere il processo se la causa pregiudiziale non è ancora definita con sentenza passata in giudicato.
- Il giudicato esterno, anche ai fini dell'efficacia riflessa nei giudizi connessi, può essere valorizzato solo se la decisione presupposta è definitiva; una sentenza ancora impugnabile non può essere trattata come giudicato.
- In materia tributaria, la controversia sulle sanzioni legate a un accertamento presupposto non può essere definita assumendo come definitiva la decisione sull'accertamento quando su quest'ultima penda ancora impugnazione in cassazione.
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