Cassazione Penale, Ordinanza n. 04143/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bologna, chiedendo in sostanza che venisse esclusa la recidiva aggravata a lui contestata. Secondo l'ordinanza impugnata, la recidiva era già stata dichiarata e motivata sia nella precedente sentenza della Corte territoriale, sia nella successiva sentenza rescissoria della Corte di appello di Bologna divenuta definitiva. In cassazione il ricorrente ha reiterato la richiesta di esclusione della recidiva, sostenendo argomentazioni di merito e proponendo letture interpretative ritenute dal giudice manifestamente contrastanti con il dato normativo e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e aspecifico. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, osservando che la sussistenza e l'applicabilità della recidiva aggravata erano già state accertate e motivate in precedenti decisioni ormai coperte da giudicato, sicché non era possibile rimetterle in discussione in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva aggravata, già oggetto di accertamento e motivazione nelle decisioni definitive, non può essere nuovamente esclusa in sede esecutiva mediante una richiesta di rideterminazione della pena.
Il giudice dell'esecuzione può respingere l'istanza quando la pretesa sia già coperta da giudicato e il ricorso si risolva in censure di merito o in deduzioni aspecifiche.
Il ricorso è inammissibile quando è manifestamente infondato e privo di specificità rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La questione relativa alla recidiva, se già definitivamente accertata e motivata nel titolo esecutivo o nelle sentenze presupposte, non può essere riproposta al giudice dell'esecuzione come se fosse una questione ancora aperta.
- Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sono inammissibili i motivi che si limitano a contrapporre una diversa lettura di merito alla motivazione dell'ordinanza impugnata, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- La reiterazione di censure già coperte da giudicato, accompagnata da deduzioni generiche o non pertinenti rispetto alla decisione impugnata, integra il vizio di aspecificità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →