Cassazione Civile, Ordinanza n. 27667/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società poi fallita nei confronti di un'altra società, nel quale era intervenuta anche una terza società poi incorporata. Il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie della curatela fallimentare contro la società debitrice e aveva condannato quest'ultima al pagamento di una somma in favore della controparte. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione proposta dalla cessionaria di tutti i crediti del fallimento, ritenendo che l'atto di appello non contenesse una specifica confutazione logica e giuridica delle rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare sul preteso giudicato formatosi in altro giudizio e sulla mancata prova del controcredito risarcitorio. Nel ricorso per cassazione la cessionaria ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse invece specifico perché aveva contestato l'esistenza di un giudicato sul controcredito e l'erronea estensione degli effetti dell'art. 96 c.p.c. fuori dal fallimento. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto dell'atto di appello, limitandosi a richiami generici e non consentendo di verificare la reale specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando si censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere o quantomeno tratteggiare essenzialmente il contenuto dell'atto di gravame, indicando puntualmente i fatti processuali e le ragioni per cui l'appello sarebbe stato specifico. Nel caso concreto tale onere non è stato assolto, poiché il ricorso si è limitato a descrizioni generiche delle doglianze di appello senza riprodurne il contenuto in modo sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione in favore di ciascun controricorrente, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere una specifica confutazione, logica e giuridica, delle ragioni poste a base della sentenza impugnata; il difetto di specificità legittima la declaratoria di inammissibilità del gravame.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge, ma è risultata inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica della critica mossa alla sentenza impugnata e la trascrizione essenziale degli atti rilevanti, in modo da consentire il controllo della censura senza rinvii generici agli atti di merito.
È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente mal applicata dal giudice di merito nella valutazione dell'efficacia del giudicato sul controcredito, ma la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione la decisione che ha dichiarato inammissibile un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare nel ricorso, almeno in modo essenziale, il contenuto del motivo di gravame, così da rendere verificabile la pretesa specificità delle censure.
- Il controllo della Corte di cassazione sugli errori processuali non esonera la parte dall'onere di autosufficienza del ricorso: l'esame diretto degli atti è possibile solo se il motivo è già ammissibile e consente di individuare con precisione i fatti processuali rilevanti.
- Non è sufficiente affermare in modo apodittico di avere contestato una ratio decidendi; occorre indicare quali argomenti logici e giuridici siano stati effettivamente spesi in appello e in che modo essi contrastino le ragioni della sentenza impugnata.
- La specificità dell'appello richiede una critica correlata alle statuizioni del primo giudice, non una mera ripetizione di dissenso o un generico richiamo a errori della decisione di merito.
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