Cassazione Penale, Sentenza n. 18235/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del GIP del 12/12/2022 che non aveva convalidato il fermo operato nei confronti di Compagnone per il delitto previsto dagli artt. 56 e 575 cod. pen., ritenendo assente il pericolo di fuga in quanto l'indagato risultava stabilmente legato al territorio e non vi erano condotte prodromiche alla fuga. Il Pubblico Ministero ha dedotto contraddittorietà della motivazione sostenendo che il GIP ha errato nell'interpretare la legge e la giurisprudenza di legittimità: il pericolo di fuga non richiede necessariamente atti materiali inequivocabili di allontanamento ma può desumersi, con giudizio prognostico, da elementi concreti e recenti quali l'essersi reso irreperibile dopo l'azione anche per le chiamate dei familiari, l'essersi nascosto in una zona boschiva, il possesso di armi e munizioni e di farmaci salvavita, elementi che legittimavano la convalida del fermo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo legittimamente eseguito il fermo. Il Collegio ha richiamato l'interpretazione di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen., integrata dalla legge n. 47 del 2015, secondo cui il pericolo di fuga richiede attualita e concretezza ma non necessita di prove di condotte materialmente prodromiche all'allontanamento; è sufficiente un giudizio prognostico verificabile fondato su elementi recenti e personalizzati ricavabili dalla situazione di vita, frequentazioni, precedenti e circostanze vicine nel tempo. La motivazione del GIP è stata ritenuta manifestamente illogica perché ha escluso il pericolo di fuga trascurando circostanze fattuali rilevanti. L'annullamento senza rinvio è stato disposto in quanto la fase era ormai perenta e il rinvio avrebbe prodotto una pronuncia formale priva di effetti pratici.
Norme richiamate
art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
Il pericolo di fuga deve essere attuale e concreto; dopo l'intervento della legge n. 47 del 2015 l'elemento dell'attualita si affianca a quello della concretezza. Non è necessario provare condotte materiali di fuga: e' sufficiente un giudizio prognostico verificabile fondato su elementi personalizzati e recenti tratti dalla situazione dell'indagato.
Ha introdotto nell'art. 274 cod. proc. pen. il requisito dell'attualita del pericolo di fuga, richiedendo che il giudizio sia prognostico e ancorato a circostanze vicine nel tempo.
Reati contestati all'indagato (tra cui l'omicidio). La Corte ribadisce che il mero titolo di reato non può, di per se', giustificare la presunzione del pericolo di fuga; occorrono elementi specifici e personalizzati.
Giurisprudenza di legittimita richiamata
Sez. 5 n. 7270/2015 Rv.267135; Sez.6 n.16864/2018 Rv.270311; Sez.6 n.481/2018 Rv.274220; Sez.2 n.26605/2019 Rv.276449-02; Sez.3 n.39542/2013 Rv.256975; Sez.1 n.5244/2006 Rv.234066; Sez.3 n.4089/2003 Rv.228486; Sez. I n.36236/2007 Rv.237687
Costante giurisprudenza che delimita i criteri di afermazione del pericolo di fuga: occorre un giudizio prognostico verificabile, fondato su elementi concreti, personalizzati e vicini nel tempo. Il titolo di reato non costituisce di per se' prova del pericolo di fuga. In determinate ipotesi, quando la fase è perenta e il ricorso riguarda la legittimita di atti di polizia giudiziaria, la Cassazione puo' annullare senza rinvio.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga va valutato con un giudizio prognostico verificabile che combini attualita e concretezza: non e' necessario dimostrare atti materiali di fuga, ma occorrono elementi recenti e personalizzati attinenti alla situazione dell'indagato.
- Il mero titolo di reato non basta a giustificare la presunzione di fuga; bisogna individuare circostanze specifiche capaci di rendere probabile un'effettiva volontà di sottrarsi alla giustizia.
- Comportamenti come rendersi irreperibili subito dopo l'azione, nascondersi, possedere mezzi o strumenti atti a facilitare la fuga (armi, munizioni, documenti, denaro), oppure antecedenti di fuga, sono elementi che rafforzano la sussistenza del pericolo.
- Se il giudice della libertà trascura o svaluta elementi fattuali rilevanti e la motivazione risulta contraddittoria o illogica, la decisione può essere annullata dalla Cassazione.
- Quando il ricorso investe una fase perentoria del procedimento e riguarda la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, la Corte può annullare senza rinvio se il rinvio sarebbe meramente formale e privo di efficacia pratica.
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