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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29744/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 22/11/2023 che aveva dichiarato Rossi responsabile delle contravvenzioni ex art. 20 comma 1 D.Lgs. 139/2006. Quattro motivi: 1) travisamento della prova (art. 192 c.p.p.), sostenendo che l'obbligo di S.C.I.A. sussisteva solo per un impianto e che per l'altro l'obbligo era venuto meno; 2) vizio di motivazione e mancanza dell'elemento psicologico (artt. 42 e 43 c.p.), deducendo che le omissioni erano dovute a difficoltà oggettive e non a colpa dell'amministratore; 3) applicabilità dell'esimente di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) perché le violazioni non avrebbero creato rischi per la sicurezza; 4) vizio di motivazione e illegittimità della quantificazione della pena (artt. 81 cpv, 62-bis e 133 c.p.), contestando l'aumento per continuazione, il diniego delle attenuanti generiche e la pena ritenuta non proporzionata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'archiviazione disposta dai Vigili del Fuoco riguardasse fatti successivi al sopralluogo originario e quindi non impedisse la configurazione del reato commesso prima della riduzione di potenzialità dell'impianto. Ha escluso il travisamento della prova in relazione alle autorimesse, osservando che l'obbligo di presentare la S.C.I.A. discende dalle caratteristiche della struttura (tabella 1.1 del d.P.R. 151/2011) e non dalla mera esistenza di impianti di protezione attiva. Sull'elemento soggettivo ha ritenuto provata negligenza/imperizia dell'amministratore, essendovi elementi che dimostrano l'inerzia nel sollecitare stanziamenti e nell'attivare le ditte necessarie prima del controllo dei Vigili del Fuoco. Ha respinto la richiesta dell'esimente di particolare tenuità e ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la quantificazione della pena e il rigetto delle attenuanti generiche (anche perché non risultava una specifica richiesta difensiva in tal senso). Conseguentemente ha confermato la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 20 comma 1

    Norma sulla responsabilità per violazioni in materia di prevenzione incendi; la Corte ha ritenuto integrata la contravvenzione per fatti anteriori alle modifiche degli impianti.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiesta di vizio di motivazione per presunto travisamento della prova respinta: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria del Tribunale.

  • Codice penale, artt. 42 e 43

    Riferiti all'elemento soggettivo (dolo/colpa); la Corte ha ritenuto sussistente la colpa/negligenza dell'amministratore per mancata attivazione e sollecito ai condomini.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Esimente per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la sua applicabilità, ritenendo la violazione non riconducibile a carattere così marginale e non priva di rilievo per la sicurezza.

  • D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, tabella 1.1 (punti 74 e 75)

    Determinazione delle categorie di impianti/autorimesse per le quali è richiesta la S.C.I.A.; la Corte ha interpretato l'obbligo come dipendente dalle caratteristiche della struttura e non dall'esistenza di impianti di protezione attiva.

  • Codice penale, artt. 81 comma finale, 62-bis e 133

    Riguardanti continuazione, attenuanti generiche e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul cumulo/ aumento per continuazione e sul rigetto delle attenuanti, nonché corretta la modalità di calcolo della pena sotto il medio edittale.

Massime di principio

  • L'archiviazione amministrativa successiva (es. dei Vigili del Fuoco) non impedisce la responsabilità penale se le modifiche che hanno portato all'archiviazione sono posteriori al fatto-reato.
  • L'obbligo di presentare la S.C.I.A. per autorimesse discende dalle categorie previste dal d.P.R. 151/2011 e non è escluso automaticamente dall'assenza di impianti di protezione attiva.
  • In tema di doveri dell'amministratore condominiale, la mancata sollecitazione dei condomini per lo stanziamento dei fondi e la mancata attivazione di ditte idonee possono integrare negligenza/imperizia idonea alla responsabilità penale per omissioni in materia di prevenzione incendi.
  • L'esimente di cui all'art. 131-bis c.p. richiede che il fatto sia di particolare tenuità e privo di rilevanti ricadute sulla sicurezza; ritardi od omissioni rilevanti o persistenti rendono difficilmente applicabile tale causa di non punibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non necessita di ampia motivazione se la difesa non presenta una richiesta motivata e documentata; il giudice può motivare il rigetto con il richiamo all'assenza negli atti di elementi positivi rilevanti.
  • La determinazione della pena sotto la media edittale segue regole tecniche (calcolo del medio edittale) e la loro corretta applicazione esonera il giudice da ulteriori dettagli quando la riduzione sia chiaramente spiegata.

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