Cassazione Penale, Sentenza n. 15638/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rimini (7/5/2024). La difesa contestava l'erronea dichiarazione di inammissibilità sostenendo che l'atto di appello non era generico: conteneva un motivo specifico relativo all'intervenuta prescrizione del reato (con indicazione di termini, normativa e principi giurisprudenziali), nonché censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. Inoltre la difesa deduceva un errore nella determinazione del termine prescrizionale del reato, sostenendo che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di primo grado (o comunque al 14/5/2023), tenuto conto dell'esclusione della recidiva, degli eventi interruttivi e dei periodi di sospensione (tra cui la sospensione per irreperibilità ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'atto di appello non era generico e che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità invece di valutare nel merito alcuni motivi. Esaminata la questione prescrizionale, la Cassazione ha ricostruito la consumazione del reato (14/05/2014), il termine ordinario di prescrizione risultante (anni 7 e mesi 6), l'esclusione della recidiva e la sospensione del processo per irreperibilità dal 16/10/2017 al 06/07/2023 (con conseguente incremento del termine prescrizionale di un quarto secondo l'art. 159 e 161 c.p.): con ciò il termine complessivo è risultato di anni 9 e, pertanto, la prescrizione è maturata il 14/05/2023, prima della sentenza di primo grado del 07/05/2024. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Definisce i requisiti di specificità del motivo di appello; la Corte di legittimità ha ricordato che la specificità si valuta in rapporto alle argomentazioni del provvedimento impugnato e che non è inammissibile un motivo che introduce elementi non esaminati in primo grado (es. prescrizione).
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; è stata invocata dalla difesa per censurare la dichiarazione di inammissibilità e gli errori di diritto nella valutazione della prescrizione.
Prevede la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato; la Corte ha considerato la sospensione dal 16/10/2017 al 06/07/2023 come periodo che incide sul computo della prescrizione, con incremento del termine prescrizionale ai sensi degli artt. 159 e 161 c.p.
Disciplina gli effetti della sospensione del processo sulla prescrizione; richiamato per stabilire la modalità di incremento della durata prescrizionale in caso di sospensione per irreperibilità.
Fornisce il meccanismo di aumento del termine prescrizionale (ad esempio un quarto del termine) richiamato in relazione alla sospensione per irreperibilità e al calcolo complessivo della prescrizione.
Norma sostanziale che incrimina l'appropriazione indebita; indica la fattispecie contestata e il termine prescrizionale ordinario riferito al reato di appropriazione indebita.
Disciplina il trattamento sanzionatorio e i criteri per la determinazione della pena; richiamato nella doglianza difensiva in rapporto alla determinazione della pena ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale.
Massime di principio
- La specificità richiesta per l'atto di appello va valutata in relazione alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata: non è ammissibile dichiarare inammissibile un motivo che introduce elementi nuovi e argomentati, come la contestazione della prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado.
- Il giudice d'appello non può sostituire la declaratoria di inammissibilità alla valutazione di merito quando i motivi non sono meramente sterili o vaghi; se i motivi sono specifici vanno esaminati nel merito e, solo se infondati, può essere confermata la decisione di primo grado.
- Nella determinazione della prescrizione occorre partire dalla data di consumazione del reato, considerare gli eventi interruttivi, l'esclusione o inclusione della recidiva che incidono sulla durata del termine, e sommare gli aumenti derivanti da sospensioni (es. sospensione per irreperibilità ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.), calcolati secondo le regole degli artt. 159 e 161 c.p.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di primo grado, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- La censura sulla quantificazione della pena (richiamo all'art. 133 c.p.) e sulle attenuanti generiche deve essere formulata con sufficiente specificità per consentire la verifica della congruità motivazionale della sentenza impugnata.
- Le pronunce giurisprudenziali citate indicano che la dichiarazione di inammissibilità per genericità è ammissibile solo quando manchi la 'specificità estrinseca' del motivo; viceversa, il merito deve essere valutato anche se i motivi appaiono infondati.
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