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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13666/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine ritenuto illegittimamente apposto nel settore del lavoro pubblico contrattualizzato. In primo grado era stata accertata la violazione della disciplina sui contratti a termine e l'azienda sanitaria era stata condannata a corrispondere al lavoratore un'indennità pari a tre mensilità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Il lavoratore aveva appellato solo per ottenere una maggiore quantificazione del danno e la Corte d'appello aveva elevato l'indennità a sei mensilità, ritenendo non tardivo l'appello perché la notifica della sentenza di primo grado, eseguita presso la sede dell'ente, non era idonea a far decorrere il termine breve. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 326 c.p.c. e tardività dell'appello, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado avrebbe comunque fatto decorrere il termine breve anche nei confronti del notificante; con il secondo, nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, censurando la maggiore liquidazione dell'indennità e l'asserita mancata considerazione delle critiche mosse in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non prospettava correttamente una nullità processuale e, in ogni caso, non risultava autosufficiente quanto al contenuto della notifica richiamata; ha inoltre osservato che la decisione impugnata era conforme al principio secondo cui la notifica della sentenza effettuata presso la sede dell'ente, senza richiamo al procuratore, non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 è censurabile in cassazione solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria, mentre nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato sulla base della durata del rapporto e delle dimensioni dell'ente; inoltre la censura non si confrontava con il giudicato interno formatosi sull'illegittima gestione del rapporto precario e confondeva i profili relativi alla legittima apposizione del termine con quelli relativi alla quantificazione del risarcimento. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    la notifica della sentenza può far decorrere il termine breve solo se eseguita nelle forme idonee a portare l'atto al procuratore della parte; la mera notifica presso la sede dell'ente, senza richiamo al difensore, non è sufficiente nel caso esaminato.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve di 30 giorni per impugnare decorre solo da una notificazione idonea della sentenza.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato per il regime della notificazione della sentenza.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato per individuare il destinatario della notificazione presso il procuratore costituito.

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo che deduce un errore processuale deve essere coerente con la natura della censura; il sindacato ex n. 5 sulla quantificazione dell'indennità è limitato ai casi di motivazione assente, illogica o contraddittoria.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    l'indennità per illegittima apposizione del termine è liquidata discrezionalmente dal giudice di merito tra minimo e massimo, con valutazione censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione radicalmente viziata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di difesa, ma non accolto come fondamento decisivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito non mancante.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza di primo grado è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare solo se eseguita secondo le forme che assicurano la conoscenza dell'atto al procuratore costituito; la notifica presso la sede dell'ente, senza espresso riferimento al difensore, non integra automaticamente tale effetto.
  • Chi deduce in cassazione un errore processuale deve veicolare chiaramente una censura di nullità della decisione o del procedimento; inoltre deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti processuali rilevanti, perché il controllo di legittimità non può svolgersi su riferimenti generici o parziali.
  • La quantificazione dell'indennità prevista per l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro è rimessa al giudice di merito entro i limiti legali ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione manca, è apparente o presenta contraddizioni o illogicità manifeste.
  • In sede di legittimità, le censure sulla quantificazione del danno non possono confondere i presupposti dell'illegittima apposizione del termine con i criteri di liquidazione dell'indennità risarcitoria, specie se sulla violazione della disciplina del precariato si è formato giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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