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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34271/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli (rinvio disposto dalla Cassazione) che, dopo annullamento con rinvio, ha riqualificato un episodio (capo AF) in furto aggravato e ha qualificato l'altro episodio (capo AG) come ricettazione anziché come concorso nel furto. I difensori censurano: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per mancata conformità al principio enunciato dalla sentenza rescindente (i ricorrenti sostengono che la Cassazione aveva già ritenuto provato il concorso morale in entrambi gli episodi); 2) omessa motivazione riguardo al capo AG, per non aver valutato specifiche intercettazioni (prog. n. 263 del 27/03/2018) che a loro avviso dimostrerebbero un accordo anteriore alla commissione del furto; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per non aver riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha stabilito che la sentenza rescindente ha formulato un principio di diritto sulla distinzione tra concorso morale nel furto e ricettazione ma ha rimesso alla Corte di appello la valutazione di fatto nel giudizio di rinvio; pertanto la Corte di appello non ha disatteso l'obbligo di conformità (art. 627, comma 3 c.p.p.). In particolare, la Corte di appello ha motivato che, per il capo AG, la notevole distanza temporale tra il furto e la disponibilità del veicolo e l'assenza di elementi probatori che ricondurre il possesso alla partecipazione al furto giustificano la qualificazione come ricettazione. Ha altresì ritenuto infondato il rilievo sull'omessa valutazione delle intercettazioni, poiché la conversazione invocata è successiva al furto e non dimostra un accordo anteriore decisivo; e ha respinto la doglianza sulle attenuanti, confermando che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata (art. 99, comma 4 c.p.) permane secondo la giurisprudenza di legittimità. I ricorsi sono pertanto rigettati e i ricorrenti sono condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Obbligo per il giudice del rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; tuttavia la Cassazione può enunciare un principio astratto e rimandare al giudice del rinvio la valutazione dei fatti applicativi. Qui la Corte ha ritenuto che la Cassazione abbia indicato il criterio distintivo ma non abbia già deciso la qualificazione fattuale per ciascun episodio

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Norma che punisce l'acquisto/occulazione/trasferimento di beni provenienti da reato: la Corte ha ritenuto applicabile al capo AG per la distanza temporale e l'assenza di elementi che colleghino il possesso al concorso nel furto

  • artt. 624-625 n. 2 e 7 cod. pen. (furto aggravato)

    Norme relative al furto e alle aggravanti: la Corte di appello ha riqualificato il capo AF in furto aggravato ai sensi di queste norme

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    Riguarda il sindacato e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il ricorso lamentava la mancata prevalenza delle attenuanti sulle recidive, ma la Corte ha ritenuto che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata (previsto dall'art. 99, comma 4) rimanga operativo

  • art. 99, comma quarto cod. pen. (recidiva e bilanciamento con attenuanti)

    Prevede il divieto di far prevalere automaticamente le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte ha confermato l'applicabilità di tale disciplina nel caso concreto e richiamato la giurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale in senso contrario

  • Sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 48543 del 25/10/2022

    "[I] Giudici territoriali hanno, quindi, ritenuto provate non solo la conoscenza dei furti da parte dei ricorrenti ma anche la stipulazione di accordi tra gli imputati e gli autori della sottrazione delle autovetture, aventi ad oggetto la destinazione dei beni dopo la loro sottrazione"

    La sentenza rescindente ha enunciato il criterio secondo cui un accordo anteriore tra autori materiali e soggetti che promettono assistenza post delictum può integrare concorso morale nel furto; tuttavia ha lasciato al giudice del rinvio l'accertamento concreto dell'esistenza di tale accordo per ciascun episodio

  • Sentenza Corte Cost. n. 251 del 2018

    Citate dai ricorrenti per sostenere l'assenza di automatismi nella valutazione delle attenuanti rispetto alla recidiva; la Corte di cassazione ha ritenuto che quella sentenza non abbia eliminato l'applicabilità dell'art. 99, comma 4, nella misura discussa dalla giurisprudenza di legittimità

Massime di principio

  • Il rinvio disposto dalla Cassazione con annullamento può enunciare un principio di diritto ma non sempre determina la riqualificazione automatica delle fattispecie: il giudice del rinvio è chiamato a valutare i fatti alla luce del principio enunciato.
  • Per distinguere tra concorso morale nel furto e ricettazione è cruciale dimostrare un accordo anteriore alla commissione del reato o elementi probatori che colleghino temporalmente e causalmente il possesso alla partecipazione al furto; il mero possesso, specie con notevole distanza temporale e senza spiegazioni attendibili, può integrare ricettazione.
  • Intercettazioni o singoli elementi probatori devono essere contestualizzati temporalmente e valutati nella loro incisività probatoria: conversazioni successive al furto che non dimostrano un accordo anteriore difficilmente sovvertono una valutazione che tiene conto della distanza temporale e della mancanza di altri elementi.
  • In cassazione l'eccezione di omessa motivazione o travisamento della prova richiede che il ricorrente indichi la decisività dell'elemento omesso o travisato; argomentazioni generiche o elementi non decisivi non giustificano l'annullamento.
  • Il regime di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata resta, secondo la giurisprudenza di legittimità, soggetto al divieto previsto dall'art. 99, comma 4, salvo specifici casi che dimostrino la tenuità del fatto o ragioni di proporzione particolari: non è sufficiente una generica invocazione delle attenuanti.

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