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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4273/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Almaviva ha impugnato la sentenza di merito che aveva accertato l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di somme trattenute dai dipendenti, relative al conguaglio per ferie maturate durante i contratti di solidarietà (periodo 2013-2016 con riproporzionamento retributivo) ma fruite dopo la cessazione dell'integrazione salariale INPS (passaggio da tipo A a tipo B). La società sosteneva di aver diritto alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dai lavoratori per ferie retribuite in misura eccedente rispetto al rateo effettivo; censurava la valutazione dell'onere della prova da parte delle corti di merito e la mancata considerazione di documenti e delle norme sui contratti di solidarietà e sulle circolari INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'esito favorevole ai lavoratori deciso dalle corti di merito. La motivazione centrale è stata l'inammissibilità per difetto di specificità e per la ricorrenza dell'ipotesi di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348ter c.p.c., nonché l'assunto che l'attrice (la società) non abbia assolto all'onere probatorio proprio in una domanda di ripetizione di indebito (non sono state prodotte documenti idonei per dimostrare l'effettivo maggior pagamento). Sono state rigettate le censure relative all'errata applicazione della normativa sui contratti di solidarietà e della disciplina probatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato addizionale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348ter c.p.c.

    art. 348ter, quinto comma c.p.c.

    Rilevata la presenza di "doppia conforme" (identità tra le decisioni di primo grado e appello) che rende inammissibile il motivo di cassazione; la Corte applica la norma per escludere la rilevanza di censure già conformi.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Invocato come criterio di inammissibilità per motivi non specifici; la Corte richiede l'indicazione delle ragioni di fatto alla base delle decisioni di merito e la loro diversità.

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Richiesti requisiti di specificità formale per i motivi di impugnazione; la mancata trascrizione/indicazione di parti rilevanti documentali comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato in relazione alla valutazione dei fatti non contestati; la Corte ritiene che la non contestazione debba riferirsi a fatti chiaramente riportati, e che mancasse la trascrizione necessaria per trarre conseguenze decisive.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in ordine all'onere della prova: la Corte conferma che, nell'azione di ripetizione di indebito, grava sul datore l'onere di provare l'assenza di causa del pagamento e l'effettivo indebito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla regolazione delle spese processuali; la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione delle spese e il difficile sindacato in Cassazione.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato marginalmente in relazione agli oneri processuali e alla disciplina delle spese; la norma non è stata ritenuta violata dalla Corte.

  • art. 2109 c.c.

    Rammentato per il potere datoriale di fissare il periodo di ferie; la Corte osserva che l'omessa prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie in un dato momento è irrilevante rispetto all'onere probatorio della società.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in tema di garanzia retributiva per le ferie; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura rispetto al tema centrale della prova dell'indebito.

  • Legge n. 863/1984

    artt. 1, 2 legge n. 863/1984

    Citata come riferimento normativo sui contratti di solidarietà; la Corte ha ritenuto che la meccanica del riproporzionamento non fosse in discussione e che le censure non dimostrassero l'errore di diritto.

  • Legge n. 236/1993

    Richiamata in relazione ai contratti di solidarietà; la tesi della ricorrente non è stata ritenuta convincente né decisiva.

  • Circolari INPS

    circolari INPS n. 9/1986 e n. 212/1994

    Le circolari sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere principi sull'integrazione salariale delle ferie nei contratti di tipo A; la Corte ha censurato la mancata trascrizione e specificazione di tali documenti, rendendone l'elisione causa di inammissibilità.

  • Accordi aziendali / CCNL

    art. 31 CCNL Telecomunicazioni 1° febbraio 2013; Accordi di solidarietà (31/3/2012, 20/5/2014, 8/4/2015, 18/12/2015, 31/5/2016)

    Invocati per il principio del riproporzionamento delle ferie alle ore effettivamente lavorate; la Corte ha ritenuto che il meccanismo non fosse contestato ma che mancasse la prova dei conteggi retributivi che la società avrebbe dovuto produrre.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8bis D.L. 137/20 inserito da L. conv. 176/20

    Richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso; non incide sulla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nelle azioni di ripetizione di indebito a carico del datore, grava sul datore stesso l'onere di provare l'assenza di causa del pagamento; è quindi cruciale produrre documentazione chiara (buste paga, conteggi ferie) che dimostri l'effettivo maggior pagamento.
  • La disciplina dei contratti di solidarietà (riproporzionamento retributivo) può ridurre la maturazione delle ferie: se le ferie sono maturate con orario ridotto, il relativo rateo è proporzionato e occorre dimostrare analiticamente i calcoli per ottenere la ripetizione.
  • La distinzione tra solidarietà di tipo A (con integrazione INPS) e di tipo B (senza integrazione) è rilevante per l'assetto economico delle ferie, ma non esonera il datore dall'onere probatorio in caso di richiesta di restituzione.
  • In Cassazione i motivi devono osservare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 366 e 360 c.p.c.: omissioni nella trascrizione di fatti o documenti rilevanti, o la mancata indicazione delle ragioni di fatto e diritto che si intendono invertire, comportano l'inammissibilità.
  • La non contestazione di fatti può essere efficace solo se gli stessi sono esposti in modo chiaro e trascritto nei motivi; la mera affermazione dell'assenza di contestazione non sostituisce la necessaria prova documentale.
  • La liquidazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione salvo palese violazione del principio di soccombenza o delle tariffe professionali.
  • Se si trova in una situazione analoga, il datore dovrebbe prima di agire per recupero: produrre buste paga, contatori ferie, calcoli analitici e comunicazioni ai lavoratori; in mancanza di tale documentazione la domanda di ripetizione è vulnerabile.

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