Cassazione Civile, Sentenza n. 4134/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione di undici rapporti formalmente inquadrati come collaborazioni autonome: la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che sussistesse un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.4.2005 e ha condannato la RAI alla riammissione in servizio della lavoratrice con inquadramento al 5° livello del CCNL RAI e al risarcimento del danno pari alle mensilità maturate dalla data di messa in mora. La RAI ha impugnato la sentenza in Cassazione con tre motivi: (i) vizio nella valutazione delle prove e mancata considerazione di fatti decisivi relativi alla sussistenza del potere direttivo e di controllo, (ii) errata interpretazione del CCNL RAI circa la maturazione degli scatti di anzianità nei periodi intercorrenti tra i contratti, (iii) errata esclusione dell'applicabilità dell'indennità forfettaria di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (sostegno che tale disciplina debba valere anche quando un rapporto qualificato come autonomo sia riclassificato come subordinato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della RAI. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto e all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e incompletezza della censura in sede di ricorso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di conversione di contratti a tempo determinato di natura subordinata in rapporti a tempo indeterminato, e non alla riclassificazione giudiziale di rapporti originariamente costituiti come lavoro autonomo. La RAI è stata condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre oneri).
Norme richiamate
legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010
La norma sulla forfetizzazione del danno si applica alle conversioni di contratti a termine subordinati in rapporti a tempo indeterminato; non è estensibile alla riclassificazione giudiziale di rapporti originariamente qualificati come autonomi
codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Limita il sindacato della Corte di Cassazione: non può rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice del merito; il vizio di motivazione è sindacabile solo nei casi previsti dall'art. 360
codice di procedura civile, art. 132, n. 4
Definisce requisiti minimi di motivazione della sentenza; la mancanza assoluta o la motivazione apparente è condizione per il vizio per cui intervenire in Cassazione
codice civile, artt. rilevanti
artt. 2094, 2222, 1362, 2697 c.c.
Richiamati in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro, alla distinzione tra autonomia e subordinazione e alla ripartizione dell'onere della prova; tuttavia la concreta valutazione degli elementi fattuali resta rimessa al giudice di merito
CCNL RAI, art. 33 (e art. 32 del contratto aziendale citato)
art. 33 CCNL RAI; art. 32 del contratto applicato in azienda
La questione della maturazione degli scatti di anzianità è rimessa all'interpretazione del contratto collettivo e del contratto aziendale; in questo caso la censura della RAI sulla corretta interpretazione/operatività è stata ritenuta non sufficientemente specifica in Cassazione
Decreto-legge n. 83/2012 (conv. legge n. 134/2012)
modifica del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (art. 54, comma 1, lett. b) D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012)
La modifica ha ristretto il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito, rendendo più stringenti i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Riferimento procedurale relativo al contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- La disciplina dell'indennità forfettaria di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 è applicabile solo nelle ipotesi di conversione di contratti a termine subordinati in contratti a tempo indeterminato e non quando un rapporto originariamente qualificato come autonomo sia riclassificato dal giudice come subordinato.
- La riclassificazione giudiziale di rapporti di collaborazione autonoma in rapporti di lavoro subordinato può dare luogo a riammissione, inquadramento e risarcimento/preteriti in misura commisurata al danno, e non automaticamente all'indennità forfettaria prevista per i contratti a termine subordinati.
- In Cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è sindacabile solo entro i rigidi limiti di legge: le censure che semplicemente chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili.
- I motivi di cassazione devono rispettare il principio di specificità: devono indicare con chiarezza i profili normativi e le parti del materiale probatorio oggetto di censura per essere ammessi.
- Le clausole contrattuali del CCNL e del contratto aziendale (es. regole sugli scatti di anzianità) vanno interpretate in base al loro testo e all'accertamento delle circostanze concrete; in sede di legittimità la mancata specificazione del punto controverso può determinare l'inammissibilità della censura.
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