Cassazione Civile, Sentenza n. 4256/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico ottenuto dall'aprile 2001 previa "neutralizzazione" della contribuzione figurativa relativa alle ultime 209 settimane di mobilità, sostenendo che tale contribuzione, inferiore alle retribuzioni ordinarie, aveva ridotto l'importo della pensione. Lamentava la violazione dell'art. 3, comma 8, L. n. 297/1982 come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. nn. 264/1994 e 388/1995), nonché violazioni costituzionali (artt. 3, 36 e 38 Cost.) e violazioni di norme processuali per omessa valutazione di prove e fatti decisivi (artt. 115, 345 e 350 c.p.c.). In sostanza il ricorrente sosteneva che la contribuzione figurativa da mobilità compresa nell'ultimo quinquennio, qualora peggiorativa della media retributiva, dovesse essere neutralizzata anche dopo la riforma del 1992, e inoltre deduceva che la contribuzione neutralizzata non era necessaria ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il rimedio della "neutralizzazione" sia nato nel quadro del sistema retributivo disciplinato dalla L. n. 297/1982 e che, a seguito della riforma del 1992 (D.Lgs. n. 503/1992 e L. n. 421/1992) e delle successive modifiche (anche L. n. 335/1995), il calcolo della pensione è articolato in due quote (quota A riferita alla contribuzione anteriore al 1/1/1993 e quota B per la contribuzione successiva) e che la neutralizzazione oggi può operare solo, e nei limiti, in relazione alla quota A (con riferimento all'ultimo quinquennio e alle 260 settimane di allora). La Corte ha escluso la possibilità di estendere la neutralizzazione alla quota B (periodi successivi al 1993) e ha condiviso la valutazione che la contribuzione figurativa contestata era necessaria al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, con conseguente esclusione della neutralizzazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto. Quanto alle spese, la Corte non ha disposto condanna in favore dell'INPS per la mancanza di attività difensiva; la sentenza menziona inoltre (in base al D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater) la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente, come riportato in motivazione.
Norme richiamate
L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8
Nel sistema retributivo originario (L. 297/1982) la giurisprudenza costituzionale aveva ammesso la neutralizzazione di periodi a retribuzione ridotta inclusi nell'ultimo quinquennio se tali periodi pregiudicavano la retribuzione pensionabile; tale principio è limitato al sistema retributivo storico.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13
"Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto"
La riforma ha introdotto la somma di due quote (A e B) con criteri diversi di calcolo. Ciò ha modificato la finalità del periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile e ha ristretto l'ambito applicativo della neutralizzazione alla sola quota A (transitoria), escludendola per la quota B.
L. n. 421 del 1992 (legge delega sulla riforma previdenziale)
Legge delega che ha imposto il riordino del sistema di calcolo delle pensioni; la giurisprudenza interpreta la riforma come incompatibile con l'estensione del rimedio della neutralizzazione oltre i limiti originari.
L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 12 e 13
"12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo."
Conferma e integra la disciplina transitoria per i soggetti con anzianità al 31/12/1995, consolidando la distinzione tra quote calcolate con criteri diversi e limitando ulteriormente i margini di applicazione della neutralizzazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata dalla sentenza in relazione agli obblighi di versamento di somme o contributi a carico della parte (la sentenza dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico del ricorrente, come indicato in motivazione).
Massime di principio
- Il rimedio della "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta è nato nel contesto del sistema retributivo (L. 297/1982) ed è applicabile, oggi, solo nei limiti in cui la pensione sia liquidata con criteri retributivi (quota A) e, quindi, solo con riferimento ai periodi e termini previsti per quella quota (in pratica l'ultimo quinquennio/ultime 260 settimane relativi alla quota A).
- Per le anzianità contributive successivamente al 1° gennaio 1993 (quota B), determinate secondo le regole introdotte dal D.Lgs. n. 503/1992, non si può estendere il rimedio della neutralizzazione: la riforma ha modificato la finalità e il periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile.
- Se la contribuzione successiva (anche figurativa) è stata necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione (cioè per il raggiungimento del requisito contributivo minimo), quella contribuzione non può essere neutralizzata; il giudice valuta la necessarietà in concreto.
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e provare che la contribuzione oggetto di neutralizzazione non era necessaria per il requisito minimo o che rientra nell'ambito temporale e soggettivo della neutralizzazione (quota A, ultime 260 settimane/quinquennio a seconda dei casi).
- Prima di proporre istanze di neutralizzazione è essenziale determinare quale sistema (retributivo, misto, contributivo) e quale quota della pensione siano rilevanti per il periodo contestato: solo se il periodo incide sulla quota calcolata secondo le regole antecedenti al 1993 può essere prospettata la neutralizzazione.
- La mancata attività difensiva da parte dell'INPS può influire sulle statuizioni in tema di spese processuali, ma non incide sull'analisi di diritto sostanziale operata dalla Corte di legittimità.
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