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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4254/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accredito di contributi figurativi per il periodo dal 1° agosto 2010 al 14 dicembre 2011, deducendo che un verbale di conciliazione con ENI S.p.A., con riconoscimento di una somma lordo di €109.600 (comprensiva di TFR), attestava il diritto alle retribuzioni di quel periodo e quindi la necessità dell'accredito contributivo. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta: i giudici avevano ritenuto che la transazione tra lavoratore e datore non incide sul rapporto contributivo con l'INPS e che la contribuzione figurativa è prevista solo quando la legge la dispone espressamente. In Cassazione il ricorrente denunciava, tra l'altro, errore di interpretazione del verbale di conciliazione (artt. 1362 e 1363 c.c.), omissione di valutazione di precedenti provvedimenti e violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969 in ordine alla natura retributiva delle somme della transazione, nonché il mancato riconoscimento del diritto del lavoratore ad agire direttamente contro l'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio di autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo: un accordo transattivo tra lavoratore e datore non genera di per sé il diritto all'accredito di contribuzione figurativa presso l'INPS. La contribuzione figurativa sussiste solo quando la legge la prevede espressamente per ipotesi tassative (es. malattia, maternità, servizio militare, ammortizzatori sociali, ecc.). Inoltre la Corte ha precisato che l'art. 12 della legge n.153/1969 attiene all'obbligazione contributiva tra datore e INPS e non attribuisce al lavoratore un diritto diretto nei confronti dell'ente. Pertanto la domanda del ricorrente è infondata. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio, liquidate in favore dell'INPS.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Rinvocate dal ricorrente per sostenere un'errata interpretazione del verbale di conciliazione; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione dell'accordo non possa alterare il principio di autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto contributivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Invocato a fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti alla luce dei principi consolidati sull'autonomia contributiva.

  • art. 12, legge n. 153/1969

    La norma è richiamata nella giurisprudenza relativa alla qualificazione retributiva delle poste della transazione; la Corte ha precisato che tale disposizione regola l'obbligazione contributiva tra datore e INPS e non fonda un diritto del lavoratore ad azionare direttamente l'INPS per l'accredito figurativo.

  • art. 2116 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale possibile titolo di azione; la Corte conferma che eventuali rimedi del lavoratore nei confronti dell'INPS sono di natura limitata e che l'azione diretta volta a ottenere l'accredito figurativo non è prevista dall'ordinamento.

  • art. 27 R.D.L. n. 636/1939

    Normativa richiamata nella doglianza circa i rimedi contributivi; la sentenza ribadisce che l'ordinamento non riconosce al lavoratore un'azione diretta verso l'INPS per ottenere l'accredito figurativo sulla base di una transazione.

  • legge n. 218/1952

    Citata tra le norme richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo modifichi il principio di autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto contributivo.

  • art. 13, legge n. 1338/1962

    Indicato come rimedio possibile: la costituzione di rendita vitalizia a favore dell'assicurato in casi di omissione contributiva da parte del datore; la Corte ricorda che questo è uno dei rimedi esperibili, oltre all'azione risarcitoria.

  • art. 6, par. 1 della CEDU

    Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione e all'ammissibilità dei documenti trascritti; la Corte ha ritenuto rispettato il principio nel caso di specie.

  • Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021 (giurisprudenza di legittimità)

    Richiamate per confermare il principio che, in caso di omesso versamento da parte del datore, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato diretta ad imporre all'ente previdenziale la regolarizzazione contributiva.

  • Cass. n. 15411 del 2020 (giurisprudenza di legittimità)

    Richiamata in tema di assoggettabilità a contribuzione delle poste della transazione se di natura retributiva; la Corte ha però precisato che tale giurisprudenza riguarda l'obbligazione del datore verso INPS e non un diritto del lavoratore a ottenere dall'INPS l'accredito figurativo.

  • Cass. n. 12481 del 19/04/2022 (giurisprudenza di legittimità)

    Richiamata in relazione ai requisiti di autosufficienza del ricorso per la produzione e la trascrizione di atti processuali; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti formali richiesti.

  • D.L. 28/10/2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito nella L. 18/12/2020 n. 176)

    Citazione procedurale relativa al deposito di conclusioni scritte del P.M.; prassi processuale menzionata nel fascicolo.

Massime di principio

  • Un accordo transattivo tra lavoratore e datore non produce di per sé il diritto all'accredito di contribuzione figurativa presso l'INPS; la contribuzione figurativa è un istituto previsto e delimitato dalla legge per specifiche ipotesi.
  • Se una transazione contiene poste riconducibili a retribuzioni, la qualificazione contributiva riguarda l'obbligazione tra datore e INPS (art.12 l.153/1969): ciò non attribuisce automaticamente al lavoratore un'azione diretta contro l'INPS per l'accredito figurativo.
  • I rimedi del lavoratore in caso di omissione contributiva non consistono nell'azione diretta contro l'INPS per ottenere l'accredito figurativo; sono invece esperibili (a titolo esemplificativo) la richiesta di costituzione di rendita ex art.13 l.1338/1962 e l'azione risarcitoria (art.2116 c.c.) nei confronti del responsabile.
  • Per tutelare la posizione contributiva, è consigliabile ottenere nel verbale di conciliazione clausole esplicite relative all'onere contributivo e prove dell'avvenuto versamento da parte del datore, o altrimenti ottenere una pronuncia giudiziale che accerti l'obbligo contributivo in capo al datore.
  • In fase di impugnazione in Cassazione è importante riprodurre compiutamente i passaggi essenziali degli atti processuali (verbale di conciliazione, precedenti sentenze) per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e i requisiti di prova documentale.

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