Cassazione Civile, Ordinanza n. 06797/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La banca aveva concesso un mutuo fondiario nel 2007, assistito da ipoteca di primo grado su un compendio immobiliare della società finanziata. Dopo la dichiarazione di fallimento della debitrice, aveva presentato una prima domanda di insinuazione tempestiva per il saldo passivo del conto corrente. In seguito, a distanza di tempo, aveva chiesto l’ammissione al passivo anche del credito derivante dal mutuo, con prelazione ipotecaria, sostenendo di avere potuto proporre utilmente tale domanda solo dopo la risoluzione della compravendita con cui il bene gravato era stato alienato a terzi e dopo la conseguente trascrizione della sentenza, che avrebbe reso conoscibile ai terzi e alla procedura l’esistenza del bene su cui esercitare la prelazione. La banca ha quindi censurato la decisione del tribunale deducendo violazione dell’art. 101 l.fall., assumendo che, cessata la causa non imputabile dell’impedimento, la domanda ultratardiva fosse comunque proponibile fino all’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo e che non esistesse un termine di decadenza ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma fallimentare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità della domanda ultratardiva di ammissione al passivo con prelazione ipotecaria. Ha ritenuto decisivo che, anche prendendo come dies a quo la data più favorevole prospettata dalla banca, il deposito fosse avvenuto con un ritardo di circa otto mesi non giustificato dalla prova di una causa non imputabile. La Corte ha affermato che il creditore ultratardivo deve dimostrare non solo l’originario impedimento, ma anche la causa esterna che abbia impedito la reazione immediata dopo la cessazione dell’ostacolo, dovendo attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto. Ha inoltre escluso l’applicabilità ratione temporis della disciplina del codice della crisi d’impresa. Spese compensate per la recente chiarificazione giurisprudenziale sopravvenuta, e disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La domanda ultratardiva di insinuazione al passivo è ammissibile solo se il creditore dimostra la causa non imputabile che ha impedito il deposito tempestivo e, inoltre, la causa esterna che spieghi l’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento; non basta che la domanda sia proposta entro il termine originariamente impedito, perché è richiesta una riattivazione in un tempo ragionevolmente contenuto.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all’art. 111 Cost. per giustificare una trattazione delle rationes decidendi secondo un ordine più liquido ed economico.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all’art. 24 Cost. a sostegno del principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo.
Il principio dell’ordine logico di trattazione delle questioni può essere derogato in presenza di una questione risolutiva più liquida.
art. 208 d.lgs. n. 14 del 2019
La nuova disciplina delle domande tardive e ultratardive del codice della crisi non è applicabile ratione temporis al caso, ma viene richiamata solo come conferma dell’esigenza di accelerazione e certezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime dell’insinuazione ultratardiva al passivo fallimentare, il creditore deve provare non solo l’esistenza di un impedimento non imputabile che abbia impedito il deposito nei termini, ma anche la non imputabilità del ritardo maturato dopo la cessazione dell’impedimento.
- La nozione di "causa non imputabile" richiede un fattore esterno, estraneo alla volontà del creditore e insuperabile con l’ordinaria diligenza, tale da integrare un’impossibilità assoluta e non una mera difficoltà.
- Una volta cessato l’impedimento, il creditore deve reagire con immediatezza, cioè entro un termine ragionevolmente contenuto e coerente con la durata ragionevole del procedimento; non è sufficiente invocare genericamente il termine massimo previsto per le domande ultratardive.
- In materia di credito assistito da prelazione su bene poi acquisito all’attivo fallimentare, la verifica dell’esistenza del bene e della possibilità di far valere la prelazione non impedisce, di per sé, la tempestiva insinuazione del credito, che può essere proposta anche in via chirografaria con successiva rivalutazione della collocazione.
- Quando una questione di diritto è già decisiva e più liquida, il giudice può esaminarla prioritariamente per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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