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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23476/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione proposta da una società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti per il pagamento di quote annuali di partecipazione relative agli anni 2014 e 2015, per complessivi euro 2.000. L'opponente sosteneva che il credito non fosse esigibile, in particolare perché lo statuto associativo prevedeva che il contributo per il 2015 non potesse essere richiesto prima del luglio 2016, mentre il ricorso monitorio era stato depositato nel settembre 2015. Il giudice di pace rigettava l'opposizione; l'appello veniva poi respinto dal tribunale. In cassazione la società cessionaria del credito deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 92 e 132 c.p.c., lamentando che la compensazione delle spese disposta dal tribunale fosse priva di adeguata motivazione, poiché il giudice di merito si era limitato a richiamare l'esistenza di orientamenti contrastanti in materia senza indicare quali fossero o in cosa consistesse il contrasto interpretativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la decisione impugnata nella parte relativa alla compensazione delle spese. Ha affermato che la motivazione del tribunale, pur sintetica, era sufficiente perché dal riferimento alla "medesima materia trattata nel presente giudizio" e alla presenza di contrastanti orientamenti di merito emergeva la ratio decidendi della compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La compensazione delle spese può essere sorretta da una motivazione sintetica, purché dal richiamo alla materia controversa e all'esistenza di contrastanti orientamenti di merito sia comunque desumibile la ratio decidendi.
  • La censura per difetto di motivazione sulla compensazione delle spese è infondata quando la decisione impugnata consente di individuare la ragione giustificativa del provvedimento senza necessità di indicare analiticamente tutti i precedenti contrastanti.
  • Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, se il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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