Cassazione Penale, Ordinanza n. 04017/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato, in appello, una condanna per associazione per delinquere e furto aggravato con recidiva, commessi a Napoli tra marzo e aprile 2022. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado soltanto sul trattamento sanzionatorio, confermando il resto. In cassazione il difensore proponeva un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura era formulata in termini generici, senza indicare specificamente le ragioni per cui il beneficio avrebbe dovuto essere concesso, limitandosi a richiamare la rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità; la Corte rilevava inoltre la presenza di plurimi elementi negativi valorizzati nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo affetto da conclamata genericità, perché non supportato da specifiche allegazioni di elementi positivi idonei a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche e incapace di confrontarsi con le ragioni poste a base del diniego nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come titolo di uno dei reati contestati, senza ulteriori questioni interpretative nella decisione
artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
richiamati come titolo dell'altro reato contestato, senza approfondimenti specifici
richiamato quale aggravante contestata nel capo relativo al furto
le circostanze attenuanti generiche non possono essere accolte con deduzioni generiche; il ricorrente deve allegare elementi positivi specifici e confrontarsi con i plurimi elementi negativi valorizzati dal giudice di merito
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La censura in cassazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in deduzioni indeterminate o meramente assertive, senza indicare specifici elementi di segno positivo.
- Chi invoca le attenuanti generiche ha l'onere di allegare circostanze concrete e favorevoli, idonee a superare gli elementi negativi evidenziati nella motivazione di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi effettivamente con la ratio della decisione impugnata; la semplice rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità non basta a fondare il riconoscimento delle attenuanti.
- La manifesta genericità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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