Cassazione Penale, Sentenza n. 26918/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame (24/03/2025) che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. (21/02/2025) di custodia cautelare in carcere adottata senza il previo interrogatorio di garanzia. Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., e censura la decisione del riesame per aver esteso l'effetto annullatorio all'intera ordinanza cautelare anche con riguardo a reati non ostativi, determinando una regressione inutile del procedimento e una interpretazione che impedirebbe la conservazione degli atti e l'adozione unitaria della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ma per ragioni diverse. Ha stabilito che, quando in un unico procedimento coesistono reati ostativi e non ostativi, la disciplina derogatoria (cioè la possibilità di omettere l'interrogatorio preventivo) si applica anche ai reati non ostativi solo se esiste una connessione qualificata o un collegamento probatorio tra i reati (art. 12 c.p.p. o art. 371, comma 2, lett. b) e c)). Nel caso di specie il collegamento probatorio è stato ritenuto sussistente (il reato ostativo contestato ad altri indagati risultava probatoriamente collegato ai reati contestati a Mancuso), quindi non era obbligatorio il previo interrogatorio e l'annullamento integrale disposto dal Tribunale del riesame era errato. Il ricorso del P.M. è stato accolto e la decisione del riesame riformata; tuttavia la decisione della Cassazione non è immediatamente esecutiva: la posizione dell'indagato resta tutelata fino a nuovo pronunciamento del Tribunale del riesame, il quale potrà confermare o riformare l'ordinanza; in caso di conferma la misura sarà esecutiva immediatamente.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Introduce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo salvo esigenze cautelari tassativamente previste; la Corte interpreta che l'obbligo può essere derogato per tutti i reati attratti dalla disciplina dell'ostatività quando sussista connessione qualificata o collegamento probatorio tra le imputazioni
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la nullità dell'ordinanza non preceduta dall'interrogatorio nei casi dovuti; la Corte ricorda che tale nullità è di regime intermedio e può essere sanata dall'interrogatorio di garanzia postumo, pena la deduzione tempestiva in sede di interrogatorio
art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.
Definisce le esigenze cautelari che giustificano la misura; la valutazione delle esigenze è logicamente successiva e subordinata alla ritenuta gravità indiziaria
Disciplina la connessione dei reati; la Corte individua nella "connessione qualificata" il criterio per attrarre reati non ostativi nella disciplina derogatoria degli ostativi
art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Riferimenti al collegamento probatorio tra reati; la Corte ritiene che il collegamento probatorio giustifichi l'applicazione unitaria della disciplina derogatoria
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Catalogo dei reati per i quali può operare la disciplina speciale (es. per esigenze di prevenzione speciale); la Corte sottolinea che l'applicazione della deroga richiede che il reato ostativo sia effettivamente compreso nel catalogo, non può farsi per mera analogia
art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento ai gravi delitti che possono giustificare deroga all'interrogatorio preventivo; la Corte richiede il rispetto dei presupposti normativi tassativi
Ha modificato art. 291 introducendo il comma 1-quater; la Corte rileva che la riforma non ha disciplinato casi pratici di pluralità di imputazioni e che l'interpretazione deve garantire unità gestionale del fascicolo evitando frazionamenti impropri
art. 130 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al P.M. il potere di stralciare posizioni o imputazioni; la Corte lo indica come strumento che il P.M. può usare per separare parti del procedimento quando opportuno
Regola la separazione dei processi in giudizio; la Corte chiarisce che non si applica in fase di indagini preliminari per separare reati ai fini dell'interrogatorio preventivo
art. 588, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'esecutività delle decisioni del riesame; la Corte ricorda che se il riesame, su rinvio, conferma la custodia, la decisione è immediatamente esecutiva
art. 273, comma 3 e art. 273 c.p.p.
Principi sulle misure cautelari e sulla decorrenza dei termini; utilizzati per richiamare la prevalenza della normativa relativa al reato più grave quando più fattispecie coesistono nel medesimo procedimento
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella parte finale: la Corte segnala che l'effetto sospensivo non si applica per analogia alle decisioni del riesame che confermano la custodia su rinvio
Massime di principio
- Quando nello stesso procedimento sono contestati reati ostativi e non ostativi, la disciplina che deroga all'interrogatorio preventivo si estende ai reati non ostativi solo se i reati sono connessi in modo qualificato (art. 12 c.p.p.) o probatoriamente collegati (art. 371, comma 2, lett. b) e c.).
- Il giudice delle misure deve valutare unitariamente l'intero compendio indiziario e le esigenze cautelari; non è ammesso, in linea di principio, un frazionamento arbitrario dell'interrogatorio preventivo solo per alcune imputazioni quando queste risultano connesse.
- La nullità dell'ordinanza per omesso interrogatorio (art. 292, comma 3-bis) è di regime intermedio e può essere sanata dall'interrogatorio di garanzia postumo; l'eccezione va sollevata durante l'interrogatorio o può essere rilevata dal tribunale se previamente dedotta e respinta.
- Il Pubblico ministero dispone dello strumento dello stralcio (art. 130 disp. att.) per separare posizioni o imputazioni quando conviene evitare che reati ostativi attraggano la disciplina derogatoria su altri profili non direttamente collegati.
- Nel dubbio circa la natura connessa o probatoria delle imputazioni, valutare la prospettazione degli elementi di collegamento (es. uso di medesime società, flussi operativi, intercettazioni) per decidere se è legittimo omettere l'interrogatorio preventivo anche per reati non formalmente ostativi.
- Se la Corte di legittimità accoglie il ricorso del P.M. e rinvia al riesame, la custodia non è automaticamente immediatamente esecutiva fino al nuovo pronunciamento; se il riesame conferma la custodia, la decisione diventa esecutiva immediatamente.
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