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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 7243 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria sostenendo, con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 446/1997, art. 2, perché la CTR aveva ritenuto sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP sulla base della sola natura autonoma dell'attività professionale e del suo svolgimento abituale presso cliniche private. Secondo il ricorrente, la CTR aveva confuso l'autonomia decisionale del professionista con l'autonoma organizzazione rilevante ai fini dell'imposta. Con il secondo motivo ha contestato la mancata riunione del giudizio con altro procedimento relativo a versamenti IRAP riferiti alla medesima annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR della Liguria e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La CTR aveva applicato erroneamente il concetto di autonoma organizzazione, senza verificare se la struttura utilizzata dal medico fosse riferibile alla sua responsabilità e al suo interesse oppure a quelli delle cliniche presso cui operava.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

    L'autonoma organizzazione è presupposto dell'IRAP solo se l'organizzazione fa capo al professionista sotto il profilo della responsabilità e dell'interesse, e se presenta beni strumentali o lavoro altrui eccedenti le soglie indicate. La semplice autonomia professionale o l'utilizzo di strutture organizzate da terzi non è sufficiente.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 15

    È stato richiamato dal ricorrente, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione di questa disposizione.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451

    Ha fissato i criteri per accertare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP e ha posto a carico del contribuente che chiede il rimborso l'onere di provare l'assenza dei relativi presupposti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e agli errori processuali.

  • Codice di procedura civile, artt. 39 e 112

    Sono stati richiamati in relazione alla mancata riunione dei procedimenti e ai limiti della corrispondenza tra domanda e decisione, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare che svolga un'attività autonoma: occorre accertare l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma riferibile a lui.
  • Quando il professionista opera presso strutture di terzi, come cliniche o studi altrui, l'uso dei locali, delle attrezzature o dell'organizzazione della struttura non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
  • La verifica deve concentrarsi sulla titolarità effettiva dell'organizzazione, sulla responsabilità organizzativa e sull'eventuale impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di personale non meramente esecutivo.
  • Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
  • La cassazione con rinvio non riconosce automaticamente il rimborso: impone al giudice tributario di riesaminare i fatti applicando correttamente i criteri sull'autonoma organizzazione.

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