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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27835/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasceva dalla divisione dei beni ricadenti nella comunione legale tra due coniugi, già decisa dal tribunale e poi confermata in appello. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente incluso nel compendio da dividere anche alcuni beni che, secondo la sua prospettazione, erano già stati usucapiti in forza di una precedente decisione del Tribunale di Melfi n. 28 del 2006. Deduceva violazione degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'esistenza e il contenuto del giudicato interno/esterno allegato, invece di pretendere la produzione di copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato. La resistente si costituiva con controricorso; un altro intimato restava contumace. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l'efficacia del giudicato esterno richiede la prova certa della sua formazione, prova che incombe sulla parte interessata e che, nel giudizio di merito, deve essere fornita mediante produzione della sentenza con attestazione di cancelleria. Ha inoltre rilevato che il documento prodotto in cassazione era comunque inconferente rispetto alla lite, poiché riguardava una diversa controversia su un contratto di vendita di un bosco e non incideva sul thema decidendum della divisione coniugale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva a sua volta confermato la decisione del Tribunale di Potenza sulla divisione dei beni in comunione legale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato; la Corte ha ribadito che il giudicato esterno, per poter spiegare effetti nel processo, deve essere provato con certezza dalla parte che lo invoca.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Indicata quale attestazione necessaria del passaggio in giudicato della sentenza prodotta per dimostrare l'efficacia del giudicato esterno.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in cassazione, il divieto di produzione documentale non ostacola il deposito del documento attestante un giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata, mentre opera per i documenti formatisi nel giudizio di merito e non prodotti nei gradi precedenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è intervenuta in camera di consiglio a seguito di richiesta ex art. 380-bis c.p.c. e di proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicata la condanna aggravata in ragione della sostanziale conformità della decisione alla proposta di manifesta infondatezza, in assenza di elementi contrari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L'efficacia del giudicato esterno nel processo richiede la prova della sua effettiva formazione; non basta una mera allegazione della parte interessata, ma occorre la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio il giudicato esterno solo se esso risulti dagli atti del processo; non ha invece un dovere di supplenza istruttoria per acquisire la prova della definitività della decisione invocata dalla parte.
  • In cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essere documentato anche con atti formatisi dopo la sentenza impugnata, nei limiti in cui non operi il divieto di produzione documentale di cui all'art. 372 c.p.c.; resta però necessario che il documento sia pertinente alla controversia decisa.
  • La deduzione di un precedente giudicato è irrilevante se il documento prodotto riguarda una diversa controversia e non incide sul rapporto o sul bene oggetto del giudizio in corso.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e la decisione si conforma alla proposta resa in sede camerale, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSeparazioneComunione
RamiProcesso civileFamigliaDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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