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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04023/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il caso riguarda un cittadino straniero che, dopo essere entrato irregolarmente in Italia e aver in passato ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si è visto revocare tale titolo a seguito di una condanna penale. Trasferitosi presso l'abitazione della figlia cittadina italiana, veniva fermato dalle forze dell'ordine e raggiunto da un decreto di espulsione dal territorio dello Stato con contestuale ordine di trattenimento presso un CPR. L'opposizione proposta davanti al Giudice di Pace di Monza veniva respinta, ritenendo legittima l'espulsione per soggiorno illegale e per la supposta abitualità nel delitto. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la nullità del provvedimento per motivazione apparente e per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse esaminato la specifica doglianza relativa alla sua inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U. immigrazione, perché convivente con la figlia cittadina italiana, né avesse dato risposta alla richiesta istruttoria di escussione testimoniale sulla convivenza. Il secondo motivo riproponeva, sempre in relazione alla motivazione del provvedimento e al mancato esame delle difese, la denunciata violazione dell'art. 19 T.U. immigrazione e dell'art. 8 CEDU.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha rilevato che il ricorrente aveva allegato in modo autosufficiente di aver dedotto nel giudizio di opposizione una causa di non espellibilità fondata sulla convivenza con la figlia cittadina italiana, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione, e che il Giudice di Pace non aveva fornito alcuna risposta su tale questione, pur decisiva ai fini del decidere. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della decisione per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Di conseguenza la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Giudice di pace di Monza, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la censura è stata incardinata come nullità della decisione e violazione di legge processuale, ma la Corte ha risolto la questione in termini di omessa pronuncia sul motivo decisivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente

    richiamato dal ricorrente come vizio della decisione impugnata; la Corte ha valorizzato soprattutto l'omessa risposta alla specifica doglianza difensiva.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato

    il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni decisive ritualmente introdotte; l'omissione determina nullità della sentenza.

  • art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998

    è stata dedotta quale causa di inespellibilità per lo straniero convivente con un parente italiano entro il secondo grado; la Corte non decide nel merito della sussistenza del requisito, ma rileva che la questione doveva essere esaminata dal giudice di pace.

  • art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione

    richiamato nel secondo motivo di ricorso come ulteriore parametro di illegittimità dell'espulsione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 8 CEDU

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla tutela della vita familiare; il profilo è rimasto assorbito.

  • art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998

    indicato dal giudice di pace quale base del provvedimento impugnato, in relazione al soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Massime di principio

  • Quando l'opponente a un decreto di espulsione deduce una causa legale di inespellibilità fondata su rapporti familiari tutelati dall'art. 19 T.U. immigrazione, il giudice deve esaminare espressamente la censura e le eventuali richieste istruttorie relative ai fatti costitutivi della dedotta inespellibilità.
  • L'omessa pronuncia su una questione decisiva ritualmente introdotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la nullità della decisione, anche se il provvedimento contenga affermazioni generiche sulla legittimità dell'espulsione.
  • La motivazione della sentenza non è sufficiente quando non affronta il nucleo essenziale della difesa della parte, specie se la questione dedotta è potenzialmente assorbente rispetto alla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la parte che deduce la convivenza con un familiare italiano deve allegare in modo specifico il fatto costitutivo della propria inespellibilità; se la deduzione è autosufficiente e non viene vagliata dal giudice, il provvedimento è censurabile in cassazione.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
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SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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