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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22348/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione articolata in due motivi principali: 1) contestazione della legittimazione attiva e del pregiudizio patrimoniale subito da De Gregorio, sostenendo che non fosse proprietario del gommone oggetto della vendita online e che il profitto sarebbe stato destinato ad altri, quindi assenza di disponibilità materiale e giuridica del bene; 2) contestazione della valutazione sulla responsabilità penale del Rubbio, con particolare riferimento all'elemento soggettivo della truffa e alla presunta consapevolezza dell'imputato che l'assegno circolare fosse contraffatto, deducendo di non avere conoscenza della falsità del titolo di credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta (artt. 581 co.1 e 591 co.1 lett. c) c.p.p.), rilevando che i motivi erano reiterativi di doglianze già affrontate e disattese in grado di merito. I giudici hanno ritenuto insuscettibili di revisione in sede di legittimità gli accertamenti di fatto della Corte d'Appello, che avevano stabilito la disponibilità materiale e giuridica del bene da parte di De Gregorio (agendo per conto della moglie, intestataria dell'imbarcazione) e l'elemento psicologico della condotta del Rubbio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    presente nel dispositivo di costituzione del fascicolo

    richiamata per le modalità procedurali con le quali si è svolto il giudizio in Cassazione (richiamo alla disciplina speciale di trattazione semplificata prevista dal decreto-legge)

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato nel testo della sentenza

    richiama il principio di ammissibilità del ricorso per cassazione e la necessità di motivi conformi ai limiti e alle forme disciplinate; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso ritenuto ripetitivo e non specifico

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato nel testo della sentenza

    norma che indica i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi risultano manifestamente infondati, generici o reiterativi; la Corte la usa per motivare la declaratoria di inammissibilità

  • art. 640 c.p. (truffa)

    non espressamente citata ma rilevante per il capo di imputazione

    la sentenza di merito ha accertato gli elementi costitutivi della truffa (artificio e conseguente danno patrimoniale) e l'elemento psicologico richiesto per la condanna; la Cassazione non ha rivalutato tali elementi di fatto

Massime di principio

  • Gli accertamenti di fatto della Corte d'appello (es. disponibilità materiale/giuridica del bene e valutazione della prova) sono in linea di principio insindacabili in Cassazione salvo vizi di logicità o violazioni di legge: un ricorso che si limiti a riproporre le stesse critiche già valutate è quasi certamente inammissibile.
  • La legittimazione a proporre querela o costituzione di parte civile richiede prova della disponibilità o di un interesse patrimoniale leso; l'agire per conto di terzi (es. coniuge intestatario del bene) può conferire tale legittimazione se i giudici di merito lo accertano.
  • Sulla prova dell'elemento soggettivo (conoscenza della falsità di un assegno): la semplice deduzione difensiva di non aver avuto conoscenza può non essere sufficiente se gli elementi probatori (comportamento, strumenti usati, circostanze) inducono a ritenere la consapevolezza; la Cassazione non rivede i contrappesi probatori se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica.
  • Per la cassazione è fondamentale la specificità dei motivi: i motivi devono espositori di punti di diritto chiari e non la mera reiterazione di rilievi già risolti dai giudici di merito; la carenza di specificità espone il ricorrente all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare con attenzione la fondatezza e la novità dei motivi prima di proporre ricorso.

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