Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è stata quindi confermata, non emergendo alcuna illegittimità censurabile nei motivi proposti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato dalla Corte d'appello di Catanzaro. I motivi dedotti erano tre: (1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata assoluzione e alla sua identificazione; (2) violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione quanto all'imputazione della condotta al ricorrente; (3) violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi miravano in realtà a ottenere una rilettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la sentenza di merito avesse motivato adeguatamente sia sull'identificazione dell'imputato, valorizzando videoregistrazioni e dichiarazioni testimoniali, sia sulla mancata qualificazione del fatto come furto, per assenza di elementi univoci in tal senso. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente i criteri di valutazione della recidiva alla luce dell'art. 133 c.p., considerando entità del fatto, vicinanza temporale e omogeneità delle violazioni.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di considerare il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, la gravità del fatto e l'eventuale indice di persistente inclinazione a delinquere.
È la base del dispositivo che accompagna la declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi motivazionali o violazioni di legge quando la censura, anche se formalmente prospettata come tale, mira in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito né verificare la tenuta logica della decisione confrontandola con possibili modelli alternativi di ragionamento esterni alla motivazione impugnata.
- L'identificazione dell'imputato e l'attribuzione della condotta, se sorrette da motivazione congrua fondata su videoregistrazioni e dichiarazioni testimoniali, non sono sindacabili in cassazione come mero dissenso sulla lettura del materiale probatorio.
- La recidiva non può essere esclusa o applicata sulla sola base della gravità del fatto o del tempo trascorso: il giudice deve svolgere una valutazione in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, verificando se questi ultimi rivelino una persistente inclinazione al delitto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche cause di esenzione non emerse nel caso deciso.
Come è indicizzato
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