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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14714/2021 del 26/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'esecuzione promossa da Credem per un precetto di € 779.823,42 relativo ad interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, su un decreto ingiuntivo del 1991; sostenevano che non fosse dovuto il pagamento degli interessi post-fallimentari e che il credito fosse prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 55 L.F. sospende il decorso degli interessi solo all'interno del concorso ma non nei rapporti tra singolo creditore e il debitore tornato in bonis, e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Sul secondo motivo ha ritenuto infondate le censure sulla prescrizione: la domanda di ammissione al passivo (per i debitori falliti) ha effetto interruttivo e sospensivo anche sugli interessi post-fallimentari ai sensi dell'art. 94 L.F., fino alla chiusura della procedura (chiusasi nel 2009), e l'atto interruttivo promosso contro un debitore solidale si estende agli altri ai sensi dell'art. 1310 c.c. Inoltre ha dichiarato inammissibile il controricorso di Credem per mancata produzione della procura del procuratore che ha costituito la banca, e perciò nulla è stato deciso in ordine alle spese di giudizio. Infine è stata richiamata la previsione relativa all'ulteriore contributo unificato prevista dall'art. 13, co. 1 quater, del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 55 Legge Fallimentare (L.F.)

    la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito

    Gli interessi maturano al di fuori del concorso tra il singolo creditore e il debitore; la sospensione prevista dall'art. 55 L.F. riguarda il solo ambito concorsuale

  • art. 94 Legge Fallimentare (L.F.)

    La domanda di insinuazione al passivo ha efficacia interruttiva e sospensiva del termine di prescrizione per il credito principale e, conseguentemente, anche per gli interessi post-fallimentari, fino alla chiusura della procedura concorsuale

  • art. 1282 cod. civ.

    Norma citata nella contestazione originaria quanto ai rapporti sugli interessi; la Corte, tuttavia, ha deciso richiamando in prevalenza le norme fallimentari e la giurisprudenza di legittimità

  • art. 2935 cod. civ.

    Norma generale sulla prescrizione; oggetto del secondo motivo relativo alla decorrenza e all'interruzione della prescrizione del credito fatto valere con il precetto

  • art. 1310 cod. civ.

    Principio per cui l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei debitori solidali si estende anche agli altri debitori solidali

  • art. 2945, comma 2 cod. civ.

    Riferimento alla sospensione/interruzione della prescrizione in rapporto ad atti compiuti verso debitori solidali; la Corte lo menziona in connessione con l'estensione degli effetti interruttivi

  • art. 615 c.p.c.

    Norma procedurale applicata per l'opposizione all'esecuzione promossa dagli intimati

  • art. 77 c.p.c.

    La procura alle liti è indispensabile quando la parte si costituisce tramite procuratore; la mancata produzione della procura può rendere inammissibile l'atto processuale

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per la valutazione di ammissibilità delle censure in cassazione: omessa specificazione di questioni già trattate in merito può causare inammissibilità

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012)

    Prevede gli effetti processuali ai fini del contributo unificato quando l'impugnazione è rigettata, inammissibile o improcedibile; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma

Massime di principio

  • La sospensione degli interessi prevista dall'art. 55 L.F. opera solo nell'ambito del concorso e non impedisce che gli interessi maturino nei rapporti tra singolo creditore e debitore una volta che il rapporto è 'fuori' dal concorso
  • La domanda di ammissione al passivo del fallimento interrompe e sospende la prescrizione anche con riferimento agli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 94 L.F., fino alla chiusura della procedura
  • Un atto idoneo ad interrompere la prescrizione promosso contro un debitore solidale si estende agli altri debitori solidali (art. 1310 c.c.); pertanto l'interruzione può essere efficace anche per tutti i condebitori
  • In opposizioni e impugnative è essenziale indicare e documentare in modo chiaro le questioni già trattate in sede di merito per evitare inammissibilità delle censure in Cassazione (art. 366 c.p.c.)
  • Quando una parte si costituisce tramite procuratore, la procura alle liti deve essere prodotta; la mancata produzione rende inammissibile l'atto della parte rappresentata (art. 77 c.p.c.)
  • Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile/improcedibile la normativa sul contributo unificato (DPR 115/2002, art. 13 e successive modifiche) può comportare l'obbligo di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione

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