Cassazione Civile, Sentenza n. 14713/2021 del 26/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello del rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dalla banca su immobili precedentemente pignorati. La controversia nasceva dall'alienazione (da parte di Repetto) di diritti su porzione di immobile a favore di Gifer S.r.l. successivamente al primo pignoramento; questioni rilevanti nel ricorso riguardavano la qualificazione dei diritti trasferiti (nuda proprietà o proprietà con riserva di abitazione), l'identità del creditore pignorante e della parte che ha effettivamente eseguito i pignoramenti, le date e l'oggetto preciso dei pignoramenti e la corretta costituzione in giudizio delle parti (inclusa la qualità processuale della sig.ra Cristina Sisto). Tuttavia il ricorso in cassazione era fondato su un unico motivo e, a giudizio della Corte, ometteva la necessaria esposizione sommaria dei fatti e non riproduceva né localizzava nei fascicoli i documenti di cui si assumeva l'omessa o errata valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti formali di cui all'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.: mancava una esposizione sommaria sufficientemente chiara e completa dei fatti e non furono prodotti/riportati correttamente i documenti contestati né indicata la loro allocazione nel fascicolo processuale. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle censure. Gifer S.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre € 200,00 per esborsi; la sentenza dà inoltre atto degli effetti ai fini del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione di terzo all'esecuzione: la ricorrente aveva qualificato la propria impugnazione come opposizione di terzo rispetto ai pignoramenti su immobili. La sentenza richiama il contesto procedurale ma la decisione di inammissibilità si fonda su vizi formali del ricorso per cassazione, non sull'applicazione di questa norma nel merito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiede nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti; la Corte ne ha ravvisato la violazione perché il ricorso non forniva una descrizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali che avevano dato origine alla controversia.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente che censuri omessa o erronea valutazione di documenti da parte del giudice di merito di produrre il documento negli atti e di indicarne il contenuto e la collocazione nel fascicolo; la Corte ha ritenuto inadempiuti questi obblighi, rilevando l'assenza della riproduzione o della precisa localizzazione dei documenti richiamati.
art. 602 c.p.c.
Norma richiamata nel testo come punto di chiarimento processuale (se l'esecuzione sia stata promossa ai sensi dell'art. 602 contro il terzo datore di ipoteca o contro il debitore in proprio). La Corte segnala che il ricorso non chiariva tale profilo, che è rilevante per valutare l'integrità del contraddittorio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24/12/2012 n. 228)
Norma richiamata per gli effetti sul contributo unificato: la sentenza dà atto che, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato (eventuale versamento addizionale da parte del ricorrente).
Massime di principio
- Per un ricorso per cassazione è essenziale fornire una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti (art. 366, comma 1, n.3 c.p.c.): la Corte non può essere costretta a ricostruire la vicenda dagli atti; indicare le parti, le vicende processuali principali e le argomentazioni decisive di merito e di appello.
- Se si censura l'omessa o errata valutazione di documenti da parte del giudice di merito, il ricorso deve produrre i documenti o indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo e riprodurne o riassumerne il contenuto (art. 366, comma 1, n.6 c.p.c.). La mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.
- Nelle opposizioni di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.) è cruciale chiarire la natura dei diritti trasferiti (nuda proprietà, proprietà con riserva, ecc.), le date e il contenuto delle trascrizioni dei pignoramenti e la catena di titolarità del credito pignorante, perché tali elementi influiscono sulla legittimazione e sull'esito dell'opposizione.
- Occorre indicare con precisione quale soggetto ha promosso l'esecuzione e a quale titolo (es.: differenze fra società mutuante, gestore crediti, cessionario di crediti e procuratore), fornendo eventuali atti che dimostrino l'acquisto del credito e le procure per la rappresentanza in giudizio.
- Per evitare eccezioni formali in cassazione: sintetizzare le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e diritto, le difese svolte in primo e secondo grado e il tenore della sentenza impugnata; riportare le parti salienti dei documenti decisivi e la loro ubicazione nel fascicolo processuale.
- La Corte applicherà sanzioni nelle spese e potenziali effetti sul contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; valutare pertanto la solidità formale e sostanziale del ricorso prima del deposito.
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