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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14610/2021 del 26/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Regione Basilicata ha proposto revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 11257/2018 deducendo il vizio revocatorio ai sensi dell'art. 394 n. 5 c.p.c., pervincere che il ricorso per cassazione notificato da SITA non era stato indirizzato al nuovo difensore dell'ente (avv. Valerio Di Giacomo) e quindi la notificazione sarebbe invalida ex art. 330 c.p.c.; ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, l'inammissibilità del ricorso di SITA e la perdita di efficacia del ricorso incidentale di Trenitalia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso di revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la dedotta nullità della notifica costituisce una questione di validità/ritualità della notificazione (errore di diritto o omissione di valutazione) e non un "errore di fatto" o "errore percettivo" idoneo a fondare la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha precisato che la revocazione richiede una positiva e manifesta supposizione nella motivazione della sentenza della sussistenza o insussistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti; la mera mancata disamina della questione o la semplice affermazione di irregolarità nella notifica non costituiscono errore revocatorio. Ha inoltre osservato che, anche se la notificazione fosse stata viziata, l'effetto non sarebbe necessariamente l'inammissibilità del ricorso altrui ma l'integrazione del contraddittorio. Per effetto della decisione la ricorrente e il Comune di Maratea sono condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore di Trenitalia e SITA; la Corte dà atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 394 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma formale nel motivo di revocazione (art. 394 n.5 c.p.c. indicato dalla parte come base formale della domanda). La Corte valuta la revocazione alla luce dei limiti e requisiti stabiliti dalle norme sul ristoro delle sentenze di cassazione.

  • art. 395 cod. proc. civ. (n. 4)

    La Corte interpreta l'art. 395 n.4 come la disposizione che delimita la revocazione ai soli casi di errore di fatto/percezione: occorre che la decisione sia fondata su una supposta esistenza o inesistenza di un fatto 'incontrovertibilmente escluso' dagli atti. La mera omissione di valutazione o la censura di una violazione processuale non rientrano in tale fattispecie.

  • art. 330 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che individua il procuratore destinatario della notificazione dell'impugnazione; la Corte osserva che l'asserita violazione di questa norma, se non tradotta in una manifesta e comprovata falsa supposizione nella motivazione della sentenza censurata, rileva come vizio di notificazione ma non come errore revocatorio.

  • art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per spiegare che il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi della disciplina emergenziale, in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • art. 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n. 228 e art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamate in relazione all'onere del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo una certa data: la Corte dà atto della sussistenza dell'obbligo per la ricorrente, posta la mancata accoglienza del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di Cassazione è ammessa solo per errori di fatto/perceptivi: deve emergere nella motivazione una supposta esistenza o inesistenza di un fatto che sia 'incontrovertibilmente escluso' dagli atti; mere omissioni o errori di diritto non sono sufficiente base per la revocazione.
  • La contestazione della validità di una notificazione (ad es. mancata notificazione al nuovo difensore) costituisce in primo luogo una questione di ritualità della notificazione e, salvo che tale vizio si traduca in una manifesta falsa supposizione nella motivazione della sentenza impugnata, non può costituire motivo revocatorio.
  • Se emergono vizi di notificazione, il rimedio pratico e proporzionato può consistere nell'ordine di integrazione del contraddittorio davanti al giudice di rinvio o in altre impugnazioni/azioni processuali, e non automaticamente nell'annullamento del ricorso dell'altra parte.
  • La distinzione tra errore percettivo (revocazione) ed omissione valutativa (vizio di motivazione o violazione processuale) è cruciale: per ottenere la revocazione occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente e specificamente supposto un fatto contrastante con documenti incontestabili.
  • In caso di rigetto della revocazione, è possibile la condanna alle spese in favore delle controparti e l'applicazione degli obblighi aggiuntivi di versamento del contributo unificato previsti dalle norme vigenti.

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