Cassazione Civile, Sentenza n. 14539/2021 del 26/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2004 relativo a rettifiche di redditi professionali e IVA basate su movimenti bancari (indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972). Il contribuente contestava le maggiori ricostruzioni reddituali derivanti da "prelevamenti non giustificati" e "versamenti non giustificati" (inclusi assegni e proventi da vendita di un orologio), proponeva ricorso di cassazione articolato in otto motivi; l'Amministrazione proponeva controricorso con ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per i motivi 1)–5) (relativi ai "prelevamenti") e per la parte dei motivi 6)–8) che riguardava i prelevamenti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 e del successivo provvedimento di autotutela dell'Agenzia che aveva eliminato la voce "prelevamenti non giustificati". I restanti motivi (in particolare quelli relativi a versamenti e a documenti come assegni e vendita di orologio) sono stati dichiarati inammissibili perché costituiscono, nella sostanza, doglianze sull'apprezzamento della prova di merito, materia non sindacabile in Cassazione. L'incidentale dell'Agenzia è rigettato. Le spese sono compensate. La Corte ha altresì rilevato la preclusione per l'Amministrazione rispetto agli elementi già cancellati con il provvedimento di autotutela e ha dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973
secondo periodo, limitatamente alle parole "o compensi"
La Corte Costituzionale (sent. n. 228/2014) ha dichiarato incostituzionale la parte che includeva le parole "o compensi", con la conseguenza che le contestazioni basate su quei profili (es. alcuni prelevamenti qualificati come compensi) sono venute meno; la Cassazione ha conseguentemente dichiarato cessata la materia del contendere per i motivi collegati a quei prelevamenti
art. 51 DPR 633/1972
art. 51 comma 1 e comma 2
Norma richiamata per l'accertamento IVA su operazioni non documentate o su versamenti non giustificati: la censura del contribuente mirava a dimostrare l'irrilevanza fiscale di alcuni versamenti, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria sul punto sia di merito e non sindacabile in Cassazione
art. 6 comma 8 d.lgs. 471/1997
Richiamato in relazione alle sanzioni: la doglianza del ricorrente su aspetti sanzionatori è legata al giudizio di merito e alla prova dei fatti, quindi non è stata esaminata nel merito in Cassazione
art. 57 d.lgs. 546/1992
Norma sul divieto di introdurre nel gravame nuove questioni (ius novorum): la CTR ha ritenuto che le censure sollevate in appello non integrassero una "novità" inammissibile, ma un ampliamento della difesa, perciò l'eccezione dell'Amministrazione è stata respinta
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4
Richiamati come base delle doglianze in cassazione: la Corte ha osservato che i motivi che contestano la valutazione delle prove di merito (n. 3) sono inammissibili in Cassazione e che l'eccezione sull'illecito ius novorum (n. 4) non era fondata nel caso concreto
sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
"illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1 n. 2, secondo periodo, DPR 600/1973 limitatamente alle parole 'o compensi'"
Decisione che ha inciso sul perimetro del contenzioso, determinando la cessazione della materia del contendere per le contestazioni fondate su quella formulazione normativa e legittimando l'autotutela dell'Amministrazione per cancellare le corrispondenti voci d'accertamento
sentenza Corte Costituzionale 3.6.2005 n. 225
Richiamata come criterio interpretativo costituzionalmente orientato; tuttavia, nel caso concreto non ha mutato l'esito sul piano di ammissibilità dei motivi residui
art. 13 comma 1 quater e comma 1-bis DPR n. 115/2002
Previsione sulla regolazione del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto
Massime di principio
- Una sentenza costituzionale che dichiara l'illegittimità di parti di una norma può determinare la cessazione della materia del contendere per le questioni basate su quella parte di norma; l'Amministrazione può poi esercitare autotutela cancellando le voci d'accertamento corrispondenti
- La Corte di Cassazione non riesamina l'apprezzamento della prova di merito: i motivi che nella sostanza impugnano l'accertamento probatorio (valutazione di assegni, incassi, vendite, ecc.) sono inammissibili in Cassazione
- L'introduzione in appello di nuove argomentazioni è ammissibile quando amplia la difesa senza cambiare l'oggetto del contendere; il divieto di "ius novorum" opera solo se si introducono vere e proprie novità rispetto alla pretesa originaria
- Se le parti hanno già negoziato o si sono confrontate (es. tentativo di accertamento con adesione) e successivamente interviene una modifica normativa o costituzionale, il contenzioso viene ristretto automaticamente agli aspetti rimasti viventi
- In caso di soccombenza parziale delle parti, la compensazione delle spese processuali è frequentemente adottata; la decisione dell'Amministrazione in autotutela può precludere ulteriori difese su quegli aspetti
- Nei contenziosi fondati su movimenti bancari, distinguere con attenzione tra prelevamenti e versamenti e valutare tempestivamente l'opportunità di istanze amministrative (autotutela) o di produrre documentazione probatoria idonea in primo grado, poiché in sede di legittimità le contestazioni probatorie raramente ottengono esito favorevole
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