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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27626/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2008 con una società del gruppo Equitalia. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della nullità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno, sostenendo che la causale apposta al contratto non fosse vera o comunque non fosse stata provata, perché nell’ufficio di effettiva assegnazione non vi sarebbe stato l’eccezionale carico di lavoro indicato in contratto e perché sarebbe stata adibita a un ufficio diverso da quello previsto. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi due denunciano violazione del riparto dell’onere della prova, dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 416, comma 2, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., contestando la ritenuta non contestazione delle allegazioni e dei documenti prodotti dalla controparte; il terzo deduce la mancata considerazione della concreta adibizione a mansioni/ufficio diverso e la violazione del principio di non contestazione; il quarto, subordinato all’accoglimento dei precedenti, censura la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e assorbito il quarto. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente valorizzato la non contestazione dei fatti posti a base della causale del termine e che le ulteriori censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e della prova documentale, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza sull’assegnazione a ufficio diverso era stata già dichiarata tardiva dal giudice di merito e che il ricorso non rispettava gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti richiesti dall’art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state formulate richiamando vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, tendevano a un nuovo esame del merito e, in parte, erano cumulativi e non specificamente articolati.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d’appello si era pronunciato sulla deduzione relativa all’assegnazione a un ufficio diverso, dichiarandola tardiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è stato ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito con riferimento ai fatti allegati dalla controparte e supportati da documenti non contestati tempestivamente.

  • art. 416, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la disciplina delle difese nel rito del lavoro per ritenere tardive le contestazioni non sollevate nella prima difesa utile.

  • art. 437 c.p.c.

    La deduzione relativa all’assegnazione a un ufficio diverso è stata considerata nuova e quindi inammissibile in appello.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che, anche per gli errores in procedendo, il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali e trascriverne le parti rilevanti, con localizzazione degli stessi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazioni di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia.
  • La non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte esonera il giudice da un controllo probatorio sul fatto non contestato, che deve essere considerato acquisito al processo.
  • Spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza e la rilevanza della non contestazione; in cassazione tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e specificamente illustrato.
  • Nel rito del lavoro, le contestazioni e le allegazioni devono essere tempestive: una deduzione nuova, non proposta nella prima difesa utile o in primo grado, può essere dichiarata inammissibile.
  • La proposizione cumulativa e indistinta di censure eterogenee, senza una chiara separazione dei singoli motivi di impugnazione, può determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando si denuncia un errore processuale in cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione gli atti rilevanti e trascriverne i passaggi essenziali, non essendo sufficiente un rinvio generico al fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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