Cassazione Civile, Ordinanza n. 27626/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2008 con una società del gruppo Equitalia. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della nullità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno, sostenendo che la causale apposta al contratto non fosse vera o comunque non fosse stata provata, perché nell’ufficio di effettiva assegnazione non vi sarebbe stato l’eccezionale carico di lavoro indicato in contratto e perché sarebbe stata adibita a un ufficio diverso da quello previsto. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi due denunciano violazione del riparto dell’onere della prova, dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 416, comma 2, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., contestando la ritenuta non contestazione delle allegazioni e dei documenti prodotti dalla controparte; il terzo deduce la mancata considerazione della concreta adibizione a mansioni/ufficio diverso e la violazione del principio di non contestazione; il quarto, subordinato all’accoglimento dei precedenti, censura la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e assorbito il quarto. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente valorizzato la non contestazione dei fatti posti a base della causale del termine e che le ulteriori censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e della prova documentale, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza sull’assegnazione a ufficio diverso era stata già dichiarata tardiva dal giudice di merito e che il ricorso non rispettava gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti richiesti dall’art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Le censure sono state formulate richiamando vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, tendevano a un nuovo esame del merito e, in parte, erano cumulativi e non specificamente articolati.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d’appello si era pronunciato sulla deduzione relativa all’assegnazione a un ufficio diverso, dichiarandola tardiva.
Il principio di non contestazione è stato ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito con riferimento ai fatti allegati dalla controparte e supportati da documenti non contestati tempestivamente.
La Corte ha richiamato la disciplina delle difese nel rito del lavoro per ritenere tardive le contestazioni non sollevate nella prima difesa utile.
La deduzione relativa all’assegnazione a un ufficio diverso è stata considerata nuova e quindi inammissibile in appello.
La Corte ha ribadito che, anche per gli errores in procedendo, il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali e trascriverne le parti rilevanti, con localizzazione degli stessi.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazioni di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia.
- La non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte esonera il giudice da un controllo probatorio sul fatto non contestato, che deve essere considerato acquisito al processo.
- Spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza e la rilevanza della non contestazione; in cassazione tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e specificamente illustrato.
- Nel rito del lavoro, le contestazioni e le allegazioni devono essere tempestive: una deduzione nuova, non proposta nella prima difesa utile o in primo grado, può essere dichiarata inammissibile.
- La proposizione cumulativa e indistinta di censure eterogenee, senza una chiara separazione dei singoli motivi di impugnazione, può determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando si denuncia un errore processuale in cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione gli atti rilevanti e trascriverne i passaggi essenziali, non essendo sufficiente un rinvio generico al fascicolo di merito.
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