Cassazione Penale, Sentenza n. 2066/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Livorno per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso denunciava: (1) vizio di motivazione per omessa perizia tossicologica completa sulla merce sequestrata in Francia (sostanza indicata come "Nopal" con bassissima percentuale di mescalina), sostenendo che si trattava di prodotto non stupefacente o comunque non destinato allo spaccio; (2) error in fact circa la contestata cessione a favore di Provinciali Fabio, affermando che l'atto di cessione era stato compiuto da altro soggetto (Bugliesi) e che Bartoletti si sarebbe limitato a mettere in contatto le persone; (3) vizio relativo alle esigenze cautelari e mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato la decisione del Tribunale del riesame ritenendo fondati i "gravi indizi di colpevolezza" e adeguata la misura custodiale. La Corte ha richiamato il diverso standard probatorio per le misure cautelari (sufficienti elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità), ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Riesame basata sulla congerie indiziaria (spedizioni ripetute dal Perù con stesso mittente e destinatario, etichettatura identica "Nopal", pagamento tracciato su piattaforma "Tribematses" sezione "San Pedro" per acquisto di mescalina, narcotest positivo su uno dei plichi, precedenti spedizioni, intercettazioni, servizi di osservazione, analisi forense del cellulare, dichiarazioni di collaboratori di indagine e possesso successivo di altre sostanze al ritorno da viaggi). Sul punto della cessione vs intermediazione la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera sanzionabile anche l'intermediazione finalizzata alla messa in contatto, e ha ritenuto insussistente qualsiasi immutatio libelli nella fase cautelare. La richiesta di misure alternative è stata ritenuta inadeguata alla luce dei precedenti specifici, dell'attività di spaccio svolta dall'abitazione e dell'affidamento in prova precedente; la prognosi special-preventiva è negativa. Esito: ricorso rigettato; confermata la custodia cautelare.
Norme richiamate
Norma penale che sanziona l'importazione, cessione e intermediazione di sostanze stupefacenti. Nel caso ritenuta applicabile sia alla cessione diretta sia all'intermediazione che materialmente o psicologicamente collega fornitore e acquirente.
Richiamata per la nozione di "gravità indiziaria" ai fini delle misure cautelari; la Corte sottolinea che il metro di valutazione per la cautela è distinto e meno rigoroso rispetto a quello richiesto per la prova definitiva in dibattimento.
Richiamato per evidenziare la differenza tra criteri valutativi degli indizi ai fini del giudizio di merito (che richiedono precisione e concordanza) e quelli applicabili nelle misure cautelari, non interamente richiamati dall'art. 273.
Richiama la maggiore "fluidità" dell'imputazione nella fase delle indagini e l'obbligo di una descrizione sommaria del fatto nella fase cautelare, giustificando il maggior margine di specificazione successiva degli elementi contestati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 121/2009
Utilizzata dalla Corte per chiarire che la "gravità indiziaria" richiesta dall'art. 273 c.p.p. non corrisponde ai criteri probatori del giudizio di merito e può differire nella sua intensità valutativa.
Massime di principio
- Per l'adozione o il mantenimento di una misura cautelare è sufficiente la presenza di "gravi indizi" intesi come elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non il livello di certezza richiesto per la condanna in giudizio.
- La valutazione degli elementi indiziari (spedizioni ripetute, stessa etichetta, mittente/destinatario ricorrenti, pagamenti tracciati, intercettazioni, analisi tecniche parziali) può legittimare la custodia cautelare anche in assenza di una perizia tossicologica completa su tutti i lotti, se la congerie probatoria risulta coerente e logica.
- La distinzione tra cessione diretta e intermediazione è meno rilevante in fase cautelare: contribuire materialmente o psicologicamente a collegare fornitore e acquirente può integrare la fattispecie punita dall'art. 73 d.P.R. 309/1990.
- In Cassazione sono precluse le riconsiderazioni dei fatti e delle valutazioni probatorie effettuate dal giudice del merito: il ricorso è ammissibile solo per profili di diritto o per vizi di motivazione macroscopici (manifestamente illogici o contraddittori, evidenti ictu oculi).
- Per ottenere misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto) l'interessato deve contrastare concretamente la valutazione delle esigenze cautelari mostrando elementi nuovi o di segno contrario (es. assenza di precedenti o serio ancoraggio lavorativo/familiare), mentre precedenti specifici e l'uso dell'abitazione per lo spaccio rendono difficilmente concessibili le misure alternative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2018/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2022/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →