Cassazione Penale, Ordinanza n. 32111/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto aspecifico e quindi non scrutinabile nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con riguardo al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma 2, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura e, dunque, non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto. Inoltre, la Corte d'appello aveva già motivato in modo adeguato e logicamente corretto sul trattamento sanzionatorio, senza manifeste illogicità.
Norme richiamate
Il richiamo concerne il reato per cui era stata pronunciata la sentenza impugnata; la Corte non si pronuncia sulla configurabilità del reato, ma solo sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi di doglianza; la mancanza di specificità e indeterminatezza rende l'impugnazione inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, puntuale e autosufficiente: non è sufficiente denunciare in modo generico un vizio di motivazione se non si indicano gli elementi concreti posti a fondamento della censura.
- La censura sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti richiede l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che renderebbero illogica o illegittima la decisione di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e specifica sul trattamento della pena, la Cassazione non può sostituire una diversa valutazione in assenza di manifeste illogicità o di deduzioni specifiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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