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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13723/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per Felice Cannata e la confisca di beni intestati a lui e a terzi (congiunti). Contestavano l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura, la mancata attualità della pericolosità, la carenza della motivazione, la erronea ricostruzione patrimoniale (errati calcoli del GICO e del perito, insufficiente considerazione delle consulenze di parte), l'erronea individuazione della capacità economica dei terzi e la provenienza lecita di taluni beni; la terza interessata D'Angelo deduceva altresì la legittima provenienza di acquisti immobiliari e la scorretta quantificazione delle fonti-impieghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Felice Cannata e dei terzi interessati per motivi non consentiti in cassazione, rilevando che i rilievi proposti erano riconducibili a una rivalutazione di merito già esaminata e confutata dalla Corte territoriale e che non ricorrevano vizi di legge o carenza/apparenza della motivazione nei termini consentiti. Il ricorso di Angela D'Angelo è stato dichiarato inammissibile per carenza di procura speciale alle liti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e sono stati ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (testo integrale fa riferimento al pagamento ma si interrompe prima dell'indicazione completa della sanzione).

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui la mancanza o l'apparenza della motivazione integra una violazione di legge solo se il giudice omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sarebbe potenzialmente decisivo.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i motivi ammessi in cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione: non sono deducibili i vizi attinenti alla valutazione di merito salvo i casi espressi dalla legge.

  • d.lgs. 159/2011 (art. 7 e art. 24)

    art. 7 e art. 24 d.lgs. 159/2011

    Norme sul procedimento di prevenzione e confisca: la Corte territoriale ha valutato l'appartenenza associativa e la sussistenza dei presupposti per la misura e per la confisca conformemente ai criteri stabiliti dal decreto legislativo.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiesto obbligo di procura speciale per la rappresentanza del terzo interessato nel procedimento di prevenzione; l'assenza della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna alle spese in base a questa norma.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge; questioni di fatto e valutazioni di merito già affrontate dal giudice del merito non sono riesaminabili in sede di legittimità.
  • La mancanza o apparenza della motivazione integra vizio di legge solo quando il giudice omette completamente di confrontarsi con elementi della difesa potenzialmente decisivi; la mera diversità di valutazione non è sufficiente.
  • Nel giudizio di appello il giudice non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive, ma deve dimostrare, con una motivazione logica e globale, di aver preso in considerazione i fatti decisivi e le prospettazioni rilevanti.
  • Quando l'appartenenza ad associazioni mafiose è adeguatamente dimostrata, per ritenere superata l'attualità della pericolosità è necessaria la prova positiva del definitivo recesso dall'associazione; la buona condotta carceraria non è di per sé sufficiente.
  • La confisca di beni intestati a terzi può essere legittimamente fondata su accertata sproporzione tra risorse dichiarate e patrimonio e sulla interposizione familiare, specie se il terzo non dimostra autonome fonti di reddito idonee all'acquisto.
  • Il terzo interessato che intende impugnare misure patrimoniali nel procedimento di prevenzione deve stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; la sua mancanza provoca inammissibilità dell'impugnazione.

Testo integrale

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