Cassazione Penale, Sentenza n. 13723/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per Felice Cannata e la confisca di beni intestati a lui e a terzi (congiunti). Contestavano l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura, la mancata attualità della pericolosità, la carenza della motivazione, la erronea ricostruzione patrimoniale (errati calcoli del GICO e del perito, insufficiente considerazione delle consulenze di parte), l'erronea individuazione della capacità economica dei terzi e la provenienza lecita di taluni beni; la terza interessata D'Angelo deduceva altresì la legittima provenienza di acquisti immobiliari e la scorretta quantificazione delle fonti-impieghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Felice Cannata e dei terzi interessati per motivi non consentiti in cassazione, rilevando che i rilievi proposti erano riconducibili a una rivalutazione di merito già esaminata e confutata dalla Corte territoriale e che non ricorrevano vizi di legge o carenza/apparenza della motivazione nei termini consentiti. Il ricorso di Angela D'Angelo è stato dichiarato inammissibile per carenza di procura speciale alle liti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e sono stati ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (testo integrale fa riferimento al pagamento ma si interrompe prima dell'indicazione completa della sanzione).
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui la mancanza o l'apparenza della motivazione integra una violazione di legge solo se il giudice omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sarebbe potenzialmente decisivo.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i motivi ammessi in cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione: non sono deducibili i vizi attinenti alla valutazione di merito salvo i casi espressi dalla legge.
d.lgs. 159/2011 (art. 7 e art. 24)
art. 7 e art. 24 d.lgs. 159/2011
Norme sul procedimento di prevenzione e confisca: la Corte territoriale ha valutato l'appartenenza associativa e la sussistenza dei presupposti per la misura e per la confisca conformemente ai criteri stabiliti dal decreto legislativo.
Richiesto obbligo di procura speciale per la rappresentanza del terzo interessato nel procedimento di prevenzione; l'assenza della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore.
Fondamento per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna alle spese in base a questa norma.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge; questioni di fatto e valutazioni di merito già affrontate dal giudice del merito non sono riesaminabili in sede di legittimità.
- La mancanza o apparenza della motivazione integra vizio di legge solo quando il giudice omette completamente di confrontarsi con elementi della difesa potenzialmente decisivi; la mera diversità di valutazione non è sufficiente.
- Nel giudizio di appello il giudice non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive, ma deve dimostrare, con una motivazione logica e globale, di aver preso in considerazione i fatti decisivi e le prospettazioni rilevanti.
- Quando l'appartenenza ad associazioni mafiose è adeguatamente dimostrata, per ritenere superata l'attualità della pericolosità è necessaria la prova positiva del definitivo recesso dall'associazione; la buona condotta carceraria non è di per sé sufficiente.
- La confisca di beni intestati a terzi può essere legittimamente fondata su accertata sproporzione tra risorse dichiarate e patrimonio e sulla interposizione familiare, specie se il terzo non dimostra autonome fonti di reddito idonee all'acquisto.
- Il terzo interessato che intende impugnare misure patrimoniali nel procedimento di prevenzione deve stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; la sua mancanza provoca inammissibilità dell'impugnazione.
Testo integrale
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