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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4209/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) per il periodo d'imposta 2014, importo contestato €446.405,00. La ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e assenza dell'elemento psicologico del reato per grave illiquidità e impossibilità oggettiva di pagare; 2) errata applicazione dell'art.10-ter poiché la scelta di privilegiare operai e fornitori non escluderebbe il dolo; 3) questione di illegittimità costituzionale dell'art.10-ter per violazione dell'art.3 Cost. in rapporto all'art.70 d.P.R. n.633/1972, lamentando disparità di trattamento rispetto all'IVA sulle importazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione di responsabilità. Ha ribadito che l'elemento soggettivo dell'art.10-ter è il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale; la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative idonee (incluso attingere al patrimonio personale o richiedere rateizzazioni). Nel caso concreto è emersa una scelta consapevole di posticipare il pagamento dell'IVA per far fronte a fornitori e operai, quindi responsabilità confermata. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, richiamando la diversità strutturale tra evasione IVA interna e all'importazione e la disciplina della depenalizzazione. Il ricorso è pertanto inammissibile; alla ricorrente sono state liquidate le spese e irrogata la sanzione pecuniaria prevista.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Prevede il reato di omesso versamento di imposte (IVA). L'elemento soggettivo è il dolo generico o eventuale; l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione dei crediti e la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova di aver adottato tutte le iniziative per pagare.

  • art. 70 d.P.R. 26/10/1972 n. 633

    soglia richiamata di rilevanza penale per l'IVA all'importazione: importo superiore a €49.993,03

    Regola l'evasione dell'IVA all'importazione e rinvia, quanto alle sanzioni, alle disposizioni doganali; per effetto di tale rinvio può prevedere anche reclusione oltre alla multa se superata la soglia indicata.

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 8, art. 1

    Disposizione di depenalizzazione di talune fattispecie; tuttavia l'operatività della depenalizzazione è esclusa quando norme particolari (per es. richiamo alle leggi doganali) prevedono diversamente, come nel caso di cui all'art.70.

  • d.P.R. 23/01/1973 n. 43, art. 295, ultimo comma

    alla pena della multa si aggiunge anche quella della reclusione quando l'ammontare dei diritti di confine sia maggiore di €49.993,03

    Norma doganale richiamata dall'art.70 che giustifica l'aggravazione sanzionatoria per l'IVA all'importazione oltre la soglia indicata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di estinzione del reato e di non punibilità; la Cassazione ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere tali cause in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla determinazione delle spese e delle sanzioni pecuniarie conseguenti all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il reato di omesso versamento IVA (art.10-ter) richiede dolo generico; la semplice crisi di liquidità non esclude la colpevolezza a meno che non sia provato che siano state adottate tutte le misure possibili per far fronte al debito (incluso ricorso a patrimonio personale o richiesta di dilazione).
  • La scelta di destinare risorse a pagamenti diversi dall'IVA (per es. fornitori o stipendi) può essere valutata come decisione consapevole idonea a dimostrare il dolo.
  • L'omesso incasso di crediti o l'inadempimento contrattuale rientrano nel rischio ordinario d'impresa e non di per sé escludono il dolo richiesto dall'art.10-ter.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che vertono su differenze di trattamento sanzionatorio tra fattispecie diverse (es. IVA interna vs IVA all'importazione) sono spesso ritenute infondate quando sussiste una diversità strutturale e di presupposti delle fattispecie.
  • In sede di cassazione l'apprezzamento del fatto e della prova è limitato: le censure che richiedono una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili o infondate.
  • Se il difensore vuole escludere il dolo per cause economiche, è fondamentale documentare concretamente tutte le iniziative poste in essere per reperire risorse o ottenere rateizzazioni e dimostrare l'impossibilità derivante da eventi non imputabili all'imprenditore (forza maggiore).

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