Cassazione Penale, Sentenza n. 4209/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) per il periodo d'imposta 2014, importo contestato €446.405,00. La ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e assenza dell'elemento psicologico del reato per grave illiquidità e impossibilità oggettiva di pagare; 2) errata applicazione dell'art.10-ter poiché la scelta di privilegiare operai e fornitori non escluderebbe il dolo; 3) questione di illegittimità costituzionale dell'art.10-ter per violazione dell'art.3 Cost. in rapporto all'art.70 d.P.R. n.633/1972, lamentando disparità di trattamento rispetto all'IVA sulle importazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione di responsabilità. Ha ribadito che l'elemento soggettivo dell'art.10-ter è il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale; la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative idonee (incluso attingere al patrimonio personale o richiedere rateizzazioni). Nel caso concreto è emersa una scelta consapevole di posticipare il pagamento dell'IVA per far fronte a fornitori e operai, quindi responsabilità confermata. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, richiamando la diversità strutturale tra evasione IVA interna e all'importazione e la disciplina della depenalizzazione. Il ricorso è pertanto inammissibile; alla ricorrente sono state liquidate le spese e irrogata la sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
Prevede il reato di omesso versamento di imposte (IVA). L'elemento soggettivo è il dolo generico o eventuale; l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione dei crediti e la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova di aver adottato tutte le iniziative per pagare.
art. 70 d.P.R. 26/10/1972 n. 633
soglia richiamata di rilevanza penale per l'IVA all'importazione: importo superiore a €49.993,03
Regola l'evasione dell'IVA all'importazione e rinvia, quanto alle sanzioni, alle disposizioni doganali; per effetto di tale rinvio può prevedere anche reclusione oltre alla multa se superata la soglia indicata.
d.lgs. 15/01/2016 n. 8, art. 1
Disposizione di depenalizzazione di talune fattispecie; tuttavia l'operatività della depenalizzazione è esclusa quando norme particolari (per es. richiamo alle leggi doganali) prevedono diversamente, come nel caso di cui all'art.70.
d.P.R. 23/01/1973 n. 43, art. 295, ultimo comma
alla pena della multa si aggiunge anche quella della reclusione quando l'ammontare dei diritti di confine sia maggiore di €49.993,03
Norma doganale richiamata dall'art.70 che giustifica l'aggravazione sanzionatoria per l'IVA all'importazione oltre la soglia indicata.
Prevede le cause di estinzione del reato e di non punibilità; la Cassazione ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere tali cause in cassazione.
Norma richiamata con riferimento alla determinazione delle spese e delle sanzioni pecuniarie conseguenti all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento IVA (art.10-ter) richiede dolo generico; la semplice crisi di liquidità non esclude la colpevolezza a meno che non sia provato che siano state adottate tutte le misure possibili per far fronte al debito (incluso ricorso a patrimonio personale o richiesta di dilazione).
- La scelta di destinare risorse a pagamenti diversi dall'IVA (per es. fornitori o stipendi) può essere valutata come decisione consapevole idonea a dimostrare il dolo.
- L'omesso incasso di crediti o l'inadempimento contrattuale rientrano nel rischio ordinario d'impresa e non di per sé escludono il dolo richiesto dall'art.10-ter.
- Le questioni di legittimità costituzionale che vertono su differenze di trattamento sanzionatorio tra fattispecie diverse (es. IVA interna vs IVA all'importazione) sono spesso ritenute infondate quando sussiste una diversità strutturale e di presupposti delle fattispecie.
- In sede di cassazione l'apprezzamento del fatto e della prova è limitato: le censure che richiedono una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili o infondate.
- Se il difensore vuole escludere il dolo per cause economiche, è fondamentale documentare concretamente tutte le iniziative poste in essere per reperire risorse o ottenere rateizzazioni e dimostrare l'impossibilità derivante da eventi non imputabili all'imprenditore (forza maggiore).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4039/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4193/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4194/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4195/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4197/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4204/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →