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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza alla Sentenza n. 144/2024 del 05.11.2024, emessa dal Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata il 05.11.2024, nell'ambito del procedimento RG n. 223/2024.

Giustizia amministrativa202500519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 novembre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto, in relazione ai contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio di 500 euro annui per la formazione e l'aggiornamento tramite carta elettronica, per tre annualità, per complessivi 1.500 euro. Il titolo era stato notificato all'amministrazione il 4 dicembre 2024 e, secondo il ricorrente, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni senza adempimento. Ha chiesto l'attuazione integrale del giudicato, il pagamento del beneficio e degli accessori, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità per il ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato la giurisdizione del giudice dell'ottemperanza sulla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. In mancanza di prova dell'adempimento, ha ordinato alle amministrazioni resistenti di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del PAT. Ha nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'avviso del difensore sulla scadenza del termine assegnato all'amministrazione; il commissario dovrà compiere anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione e pagamento, e la mancanza di stanziamenti o di cassa non potrà impedire l'esecuzione. Ha accolto la domanda di astreinte: sarà pari agli interessi legali sul dovuto, aggiuntivi rispetto agli interessi già spettanti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche se interviene dopo l'insediamento del commissario, entro il limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. La penale eventualmente maturata sarà liquidata dal commissario. Ha condannato le amministrazioni alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

    L'ottemperanza è esperibile per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettati anche i termini processuali previsti per il rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 (cfr. allegato 003 e segg. della produzione di parte ricorrente).

    Prima di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va accolta, inoltre, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre una penalità per il ritardo nell'esecuzione, determinandone misura e limiti in modo da assolvere una funzione compulsiva senza produrre una locupletazione sproporzionata.

  • art. 1 c.p.a.

    L’astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.

    La penalità prevista in ottemperanza serve a sollecitare l'esecuzione e a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l'amministrazione non prova di avervi adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce una legittima causa impeditiva dell'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte in ottemperanza può essere parametrata agli interessi legali sul credito risultante dal giudicato, con decorrenza e termine finale determinati dal giudice e con un tetto massimo diretto a evitare che la misura compulsoria diventi una fonte di sproporzionata locupletazione.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: in tal caso l'astreinte cessa alla data dell'adempimento, anche se il commissario è già stato insediato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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