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Sentenza

Sentenza del 11/09/2024 n. 24462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione, notificato il 30.03.2010, recuperando la differenza IVA relativa all’acquisto del 27.03.2007 di un immobile nel Comune di A., acquistato con aliquota agevolata del 4%. Riteneva non spettante il beneficio prima casa perché l’immobile sorgeva su un terreno inserito in un complesso a destinazione ricettivo-turistica e, secondo l’Ufficio, avrebbe dovuto essere classificato nella categoria catastale D/2 anziché A/2. La CTP di Messina aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR della Sicilia aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo insufficiente la sospensione cautelare della nota comunale sulla destinazione dell’area. In cassazione A.A. ha contestato, con tre motivi, l’errata valutazione dei requisiti dell’agevolazione, l’irrilevanza attribuita alla classificazione catastale e alle caratteristiche concrete dell’immobile e l’assenza dei presupposti tassativi per revocare il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione dell’Agenzia di inammissibilità dei motivi, rilevando che le censure risultavano già proposte nel ricorso introduttivo. Ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente: la CTR aveva basato la decisione sulla destinazione urbanistica del terreno, senza valutare la classificazione catastale definitiva e le caratteristiche strutturali e funzionali dell’unità immobiliare. Per l’aliquota IVA agevolata rilevano tali elementi e l’effettiva destinazione abitativa; la destinazione urbanistica del terreno è irrilevante. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha definito definitivamente il diritto del contribuente all’agevolazione, ma ha disposto un nuovo esame.

Norme richiamate

  • Art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 e Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972

    Al trasferimento dell'immobile, acquistato come prima casa, è applicabile, pertanto, l'aliquota IVA agevolata al 4%, se lo stesso sia stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso (nel senso di un effettivo e concreto impiego abitativo dell'immobile), essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in considerazione della piena autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico - edilizie.

    L’aliquota IVA del 4% può applicarsi quando l’immobile risulti accatastato in categoria A/2, sia non di lusso e sia effettivamente destinato ad abitazione. La destinazione urbanistica del terreno non prevale sulla classificazione catastale e sulla concreta natura e funzione dell’unità.

  • Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

    La norma individua le ipotesi di decadenza e recupero delle agevolazioni, tra cui la dichiarazione mendace e il trasferimento dell’immobile entro cinque anni, e disciplina le conseguenze fiscali. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla dedotta assenza di tali presupposti, senza deciderlo autonomamente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    È il parametro processuale in base al quale il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha accolto le censure di diritto nei primi due motivi.

Massime di principio

  • Per verificare l’agevolazione IVA prima casa, la destinazione urbanistica dell’area in cui sorge l’immobile non è, da sola, decisiva: occorre considerare la classificazione catastale definitiva e le caratteristiche strutturali e funzionali dell’unità.
  • La categoria catastale A/2 costituisce un elemento rilevante, ma va valutata insieme alla destinazione abitativa effettiva e al requisito della non lussuosità; la sola etichetta catastale non sostituisce l’esame delle caratteristiche concrete dell’immobile.
  • Un immobile situato in un’area urbanisticamente destinata a struttura ricettiva può comunque, in presenza dei requisiti richiesti, essere considerato abitazione agevolabile: la destinazione del terreno non determina automaticamente l’inquadramento fiscale della singola unità.
  • La cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo dell’agevolazione: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e applicare i criteri indicati dalla Corte.

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