Cassazione Civile, Ordinanza n. 07236/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di pubblicità nello stadio di Udine. Una società creditrice ottenne un decreto ingiuntivo per euro 73.122,00 quale corrispettivo della pubblicità, facendo riferimento al contratto del 24/04/2012. La società ingiunta propose opposizione sostenendo, tra l'altro, l'inesistenza o l'infondatezza della pretesa. Nel giudizio di primo grado la creditrice, in comparsa di risposta, introdusse in via subordinata una domanda fondata su un diverso contratto del 30/08/2012, sostitutivo del precedente e con corrispettivo maggiore. Il Tribunale revocò l'ingiunzione ma accolse la domanda subordinata della creditrice. In appello, la società opponente contestò l'ammissibilità di tale cambio di titolo, qualificandolo come mutatio libelli e domanda nuova non consentita; la Corte d'appello accolse questo rilievo, ritenendo che la domanda fosse fondata su un contratto diverso e che non vi fosse spazio per la modifica. La società creditrice ricorse per cassazione deducendo violazione delle norme processuali sulle domande, sull'eccezione e sul giudicato, sostenendo che si trattasse di domanda alternativa/modificata ammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse correttamente verificato se la domanda introdotta in comparsa fosse una domanda alternativa o modificata, e quindi ammissibile, oppure una domanda nuova. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché accerti se la pretesa monitoria e quella successivamente dedotta si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale e al medesimo interesse creditorio, tenendo conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite del 2024 sulla modificabilità della domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
La notificazione del ricorso per cassazione al procuratore costituito, anziché presso la sede legale indicata nella sentenza impugnata, è stata ritenuta al più nulla ma sanata dalla tempestiva proposizione del controricorso.
La nullità della notificazione del ricorso è stata considerata sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della costituzione tempestiva della controparte.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della dedotta violazione delle regole sulla domanda e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la decisione che avrebbe pronunciato oltre o al di fuori della domanda effettivamente proposta.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'applicazione delle regole di decisione da parte del giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla comparsa di risposta e alle difese del convenuto/opponente.
Assunto come parametro della modificabilità della domanda e dei limiti delle domande nuove o alternative nel processo ordinario.
Richiamato nel motivo di ricorso perché la questione riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e i poteri del creditore opposto.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di giudicato interno.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di acquiescenza e stabilizzazione dei capi non impugnati.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre una domanda alternativa o modificata rispetto a quella azionata in via monitoria, purché essa resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e al medesimo interesse tutelato con la domanda originaria.
- La verifica dell'ammissibilità della modifica della domanda non deve arrestarsi alla sola diversità formale del titolo contrattuale o degli elementi identificativi, ma richiede di accertare se la nuova pretesa sostituisca quella originaria senza aggiungersi ad essa e senza introdurre un fatto costitutivo estraneo alla vicenda dedotta.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite alla modificazione della domanda è dato dalla connessione con la vicenda sostanziale introdotta con il ricorso monitorio e dalla necessità che il convenuto non subisca una sorpresa processuale o una compressione del diritto di difesa.
- La distinzione tra domanda nuova e domanda modificata va letta in chiave sostanziale, valorizzando l'interesse dell'attore e l'unitarietà della vicenda fattuale, più che la rigida corrispondenza formale di petitum e causa petendi.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione tempestiva della parte intimata mediante controricorso.
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